Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando e Perché i Motivi non Vengono Esaminati
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, e spesso frustranti, del giudizio di legittimità. Comprendere le ragioni che portano la Suprema Corte a non entrare nel merito di un’impugnazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale fornisce un chiaro esempio di come la genericità, la ripetitività e la manifesta infondatezza dei motivi conducano a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La parte ricorrente sollevava diverse questioni, sperando di ottenere un annullamento della decisione di secondo grado. I motivi di doglianza erano eterogenei e toccavano sia aspetti di merito della vicenda sia questioni puramente giuridiche relative alla qualificazione dei fatti e alla commisurazione della pena.
Analisi dei Motivi del Ricorso e l’inammissibilità in Cassazione
La difesa aveva articolato il ricorso su quattro distinti motivi, ognuno dei quali è stato attentamente vagliato e respinto dalla Corte Suprema.
1. La natura del pianerottolo condominiale: Il primo motivo era una riproposizione di una questione già affrontata e risolta correttamente dalla sentenza impugnata, che aveva richiamato un consolidato principio di legittimità. La Corte ha ritenuto questo motivo una semplice reiterazione, priva di nuovi argomenti critici.
2. La presenza di più persone: Il secondo motivo è stato giudicato “genericamente proposto”. La difesa non ha specificato in modo adeguato come la valutazione del giudice di merito fosse errata, limitandosi a una critica astratta senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza.
3. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Il terzo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato considerato “manifestamente infondato”. La Corte ha evidenziato come la natura del reato contestato fosse ostativa all’applicazione del beneficio e come la questione di legittimità sollevata fosse, anch’essa, priva di fondamento.
4. La sospensione condizionale della pena: Infine, il quarto motivo è stato qualificato come una “generica censura” all’esercizio del potere discrezionale del giudice. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di una prognosi sfavorevole, legata all’abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente. La Cassazione ha ribadito che tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi procedurali cardine. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici, critici e pertinenti. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i motivi presentati erano carenti sotto ogni aspetto. La reiterazione di argomenti già respinti, la genericità delle contestazioni e la manifesta infondatezza delle questioni giuridiche sono vizi che impediscono alla Corte di esaminare il merito della vicenda. La decisione di negare la sospensione condizionale, basata su una valutazione prognostica negativa supportata da elementi concreti (l’abuso di alcol), rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito e, se motivata senza vizi logici, non può essere messa in discussione in Cassazione. Di conseguenza, l’intero ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito: il ricorso per Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti o criticare genericamente l’operato dei giudici. È necessario individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e argomentarli in modo puntuale e convincente. In caso contrario, l’esito è l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza della specificità e del fondamento giuridico nell’ultimo grado di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano: in parte una reiterazione di questioni già decise, in parte proposti in modo generico, e in parte manifestamente infondati, senza quindi possedere i requisiti di specificità e fondatezza richiesti dalla legge per un esame nel merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “genericamente proposto”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è astratta e non si confronta specificamente con le argomentazioni e le motivazioni contenute nella decisione del giudice di merito. In pratica, è una contestazione superficiale che non individua un errore di diritto preciso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei necessari presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la natura del pianerottolo condominiale costituisce reiterazione di questione alla quale la sentenza ha correttamente risposto richiamando il già affermato principio di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo sulla presenza di più persone é genericamente proposto rispetto alla individuazione di tale presupposto effettuata dal giudice di merito nei due segmenti della condotta (v. pag. 3 della sentenza);
Ritenuto che il terzo motivo sulla ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del reato in contestazione e alla manifesta infondatezz della questione di legittimità a riguardo;
Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza in fatto di prognosi favorevole sulla base dell’abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025