Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6912 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6912 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, com d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 495 e 614 cod, pen., e condannato alla pen ritenuta di giustizia, assolvendolo dal reato di detenzione di cocaina e conceden le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta alla base della conferma della dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza essendo privo de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in qu fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che aveva peraltro già fornito risposte adeguate rispetto alle speculari ragioni in già in quella sede prospettate, non indica gli elementi che sono alla base de censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato dichiarato non doversi procedere pe particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perc censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nel sentenza impugnata (si vedano pag. 4 e 5), oltre che dall’atto di appello in a che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; né d’altronde il motivo indica specifici elementi a sostegno della richiesta (a fronte, peraltro, dalla ril presenza di precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente); sicché, della rilevabilità o meno, di ufficio, da parte della Corte di appello, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., rimane la genericità del motivo di r avanzato sul punto, perché ora, in assenza di deduzione in appello, il ricorre non può a maggior ragione dolersi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità in argomento adducendo generiche considerazioni;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione non essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito dalla leg
in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitti qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificar soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a reali l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Contaldo, Rv. 245931); e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) son incensurabili, stante peraltro il precedente riferimento ai precedenti penali ravvisata recidiva reiterata e specifica contestata e ravvisata e non oggett censura da parte della difesa);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/11/2025.