Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i motivi non superano il vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che possono portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. La Suprema Corte ribadisce principi consolidati in materia di non sindacabilità delle valutazioni di merito e di genericità dei motivi di ricorso, fornendo indicazioni preziose per chiunque si appresti a impugnare una sentenza penale.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava, in sostanza, due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’errata valutazione nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’analisi della Corte di Cassazione si concentra sulla natura dei motivi proposti, evidenziandone la non conformità ai requisiti richiesti per un ricorso di legittimità. Questo porta inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione.
La Causa di Non Punibilità ex art. 131-bis c.p.
Il primo motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rapidamente liquidato la doglianza, qualificandola come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti già valutato la gravità e l’abitualità del fatto, escludendo l’applicabilità dell’istituto. Riproporre gli stessi argomenti senza addurre nuove e specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata è una classica causa di inammissibilità.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
Il secondo motivo riguardava il giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorrente auspicava un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, mentre la Corte di merito aveva optato per un giudizio di equivalenza. Anche in questo caso, la Cassazione ha evidenziato come tale valutazione rientri nella discrezionalità del giudice di merito. Un sindacato in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione è assente, illogica o meramente apparente. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, facendo riferimento alla ‘spiccata e crescente attitudine criminale dell’imputato’.
le motivazioni
La Corte Suprema fonda la sua decisione di inammissibilità su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Esso serve a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre motivi che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, come nel caso del bilanciamento delle circostanze, è un’operazione non consentita.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che la motivazione del giudice di merito, anche se sintetica, è sufficiente se permette di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione concreta e non illogica per le sue scelte, rendendole ‘incensurabili’ in sede di legittimità. La decisione si allinea, inoltre, a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 10713/2010), secondo cui è adeguatamente motivata la scelta sull’equivalenza delle circostanze quando essa viene ritenuta la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non sulla semplice riproposizione di argomenti di merito già esaminati e respinti o sulla contestazione di valutazioni discrezionali adeguatamente motivate.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando si limita a ripetere gli stessi motivi già respinti in appello o quando chiede alla Corte di rivalutare nel merito decisioni discrezionali del giudice precedente, come il bilanciamento delle circostanze, senza dimostrare un’illogicità manifesta o una violazione di legge nella motivazione.
La valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva può essere contestata in Cassazione?
No, di regola. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia inesistente, puramente apparente, illogica o contraddittoria. Se la motivazione è logica e argomentata, come nel caso di specie, è incensurabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3, in tema di gravità e abitualità del fatto);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando nel caso di specie il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate della sentenza impugnata (cfr. p. 4, dove la Corte d’appello ha correttamente individuato a sostegno della sua decisione la spiccata e crescente attitudine criminale dell’imputato a fronte della contestata recidiva) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024