Inammissibilità ricorso cassazione: confermata la recidiva
L’ordinanza della Suprema Corte affronta il tema dell’inammissibilità ricorso cassazione in relazione alla mancata impugnazione tempestiva dei motivi in appello e alla manifesta infondatezza delle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio. Il provvedimento chiarisce i limiti del sindacato di legittimità quando i giudici di merito hanno già fornito una valutazione coerente e univoca.
I presupposti per l’inammissibilità ricorso cassazione
La Corte ha ribadito che un ricorso deve essere dichiarato inammissibile se i motivi non sono stati precedentemente dedotti in sede di appello. Questo principio fondamentale garantisce la stabilità dei passaggi processuali e impedisce alle parti di sollevare questioni inedite direttamente nell’ultimo grado di giudizio, snaturando la funzione della Cassazione.
La valutazione della recidiva e la doppia conforme
Nel caso in esame, la contestazione riguardava principalmente la mancata esclusione della recidiva. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato come le sentenze di merito, operando in regime di cosiddetta doppia conforme, avessero già offerto una motivazione logica e adeguata. Tale valutazione si basava sulla pericolosità sociale del soggetto, desunta sia dai precedenti penali specifici, sia dall’intensità del dolo manifestato nell’azione criminosa.
Fatti
Una cittadina ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputata contestava la decisione dei giudici di secondo grado, focalizzandosi in particolare sull’applicazione della recidiva e su motivazioni che, tuttavia, non erano state puntualmente sollevate nel precedente grado di giudizio.
Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte. In primo luogo, uno dei motivi di ricorso non era stato dedotto in appello. In secondo luogo, le critiche relative alla recidiva sono state giudicate manifestamente infondate poiché i giudici di merito avevano già correttamente motivato la scelta sanzionatoria basandosi sulla storia criminale del soggetto.
le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel rigore processuale che regola l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è possibile riconsiderare in Cassazione elementi di fatto già ampiamente analizzati e motivati nei gradi precedenti, a meno di vizi logici macroscopici che nel caso specifico non sussistevano. L’intensità del dolo e la specificità dei precedenti penali sono stati ritenuti indicatori validi e insindacabili di una maggiore pericolosità, giustificando la conferma della sanzione.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea come l’inammissibilità ricorso cassazione comporti non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche. La ricorrente è stata infatti condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo di fondamento giuridico.
Cosa accade se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile in Cassazione perché non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che avrebbero dovuto essere discusse nei gradi di merito precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro, che può variare da mille a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come viene valutata la recidiva dai giudici di legittimità?
La Cassazione non entra nel merito della scelta, ma verifica se i giudici di primo e secondo grado abbiano fornito una motivazione logica basata sui precedenti penali e sulla pericolosità sociale del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9334 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9334 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo non è dedotto in appello; ii) il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalle d sentenze di merito, da considerarsi quale doppia conforme, una adeguata motivazione sulla mancata esclusione della recidiva (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata e pagina 4 della sentenza di primo grado), dalle quali emerge la valutazione di maggiore pericolosit dell’imputata in ragione dei precedenti penali, anche specifici, e dell’intensità del dolo;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.