Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6944 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6944 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che, in qualità di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado c la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia;
Considerato che il primo motivo dì ricorso, con cui il ricorrente censura la violazi di norme processuali lamentando l’omessa citazione in appello della parte civile inammissibile per carenza di interesse (Sez 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019 Rv. 277812 – 01 che ha affermato che la nullità derivante dall’omessa citazione del persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputa poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui u scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario citazione; e ciò non può che valere anche con riferimento alla mancata citazione appello della parte civile (laddove peraltro nel caso di specie il giudice adeguatamente motivato circa la stessa inammissibilità della impugnazione della parte civile poiché presentata da un avvocato privo di procura speciale, conformand la propria decisione al dato legislativo, così come interpretato dalla giurisprudenz legittimità, secondo cui non è ammissibile l’impugnazione proposta dal difensore del parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di all’art. 100, comma terzo, cod. proc, pen., richiede -al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo – ch dall’atto risulti l’espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione sem della limitazione della procura ad un determinato grado del processo. Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l’adozione di for sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensio in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente grado del procedimento cui si riferisce l’atto in ordine al quale è apposta (Sez. 29437 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 235218 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazione denunziando l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona off costituita parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente d logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si ve particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/ Dessimone, Rv. 207944);
A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltan per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p., ex art. 606 com c,p.p.; laddove qui sono denunziati vizi dì motivazione;
Rilevato che la memoria difensiva nulla aggiunge di concreto a quanto già annotato in ricorso e non consente di superare le ragioni di inammissibilità ravvisa
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 novembre 2025.