Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8528 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
2 045 1. Con sentenza del 21 tri:UgM CHJ24, !a Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 23 gennaio 2024, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art.186, commi 1 e 2, lett. c), commi 2bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza (esito accertamento 1,73 g/l) il veicolo TARGA_VEICOLO.to TARGA_VEICOLO, provocando incidente stradale; fatto aggravato dall’essere stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; condotta tenuta in Bologna 1’8 dicembre 2019. La Corte territoriale ha disatteso l’unico motivo di impugnazione, relativo al trattamento sanzionatorio, perché la pena inflitta risultava pari al minimo edittale e non ricorrevano i presupposti per una riduzione.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo, intitolato violazione di legge, con i! quale lamenta che la Corte d’Appello abbia fornito una motivazione carente e apparente in ordine all’accertamento della responsabilità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deduce, in forma del tutto priva di specificità, vizio di motivazione riferito all’accertamento del responsabilità penale, tema neanche proposto con motivi d’appello che avevano avuto riguardo al solo trattamento sanzionatorio.
Il motivo dedotto, dunque, non è deducibile in questa sede perché non rispetta la catena devolutiva e non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni dì diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, su questione non devoluta alla Corte territoriale. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18/02/2026