Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.;
Rilevato che il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO è inammissibile in quanto. trattandosi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di irammissibilità, l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. – norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n, 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342);
Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo di ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5 );
Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, che denuncia l’attribuzione di significato diverso “alle dichiarazioni dei dichiaranti” l’inosservanza dell’art. 526 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento fotografico, è privo di specificità poiché, nella sua assertività, non lascia comprendere se il profilo denunciato riguardi il vizio di travisamento della prova oppure quello di inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità; in ogni caso la censura è generica poiché non illustra la decisività delle prove asseritamente travisate o inutilizzabili;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO (articolato in due censure), che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5);
Considerato dalla inammissibilità del ricorso principale consegue, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti con la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO che, peraltro, non introduce argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024