Inammissibilità ricorso Cassazione: i limiti del controllo di legittimità
Il tema dell’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei pilastri della procedura penale moderna, definendo il confine invalicabile tra il merito dei fatti e la corretta applicazione del diritto. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante la violazione della normativa sugli stupefacenti, ribadendo principi fondamentali per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna.
L’oggetto della controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per reati legati al traffico di stupefacenti. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.000 euro, inquadrando la condotta nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90. Nonostante la riduzione della pena, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una presunta violazione di legge e una carente valutazione delle prove.
Analisi dell’inammissibilità ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i motivi di ricorso, rilevando come questi fossero privi di specificità. Il ricorrente, infatti, si era limitato a sollecitare una rilettura degli elementi difensivi già introdotti in appello, senza contestare puntualmente la struttura logica della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso inammissibile poiché la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si ridiscutono i fatti.
La struttura razionale della decisione
Secondo i giudici di legittimità, quando la sentenza di secondo grado è sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, le censure relative a presunte carenze motivazionali non possono trovare accoglimento. Il compito della Cassazione è verificare che il ragionamento del giudice di merito sia privo di vizi logici macroscopici, non quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella genericità del ricorso. La Corte ha evidenziato che l’atto di impugnazione era totalmente privo di un confronto critico con le argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello. In particolare, è stato sottolineato che il ricorrente non ha indicato quali fossero i passaggi logici errati o le norme violate in modo specifico, limitandosi a una critica astratta e ripetitiva di quanto già sostenuto nei precedenti gradi di giudizio. Tale condotta processuale configura una causa di inammissibilità insanabile, in quanto il ricorso non rispetta i requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di rito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità definitiva del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, l’ordinanza ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, i giudici hanno imposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso strumentale o improprio del ricorso di legittimità, confermando che la via della Cassazione richiede una tecnica redazionale rigorosa e fondata su vizi di diritto reali e documentabili.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e comportando solitamente la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La Cassazione può rivalutare le prove raccolte durante il processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e che la legge sia stata applicata correttamente.
Qual è la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40008 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha ridetermiNOME la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Il ricorrente si duole di violazione di legge in relazione ad una asserita mancata valutazione degli elementi processuali che avrebbero dovuto condurre ad una diversa soluzione del problema logico giuridico concernente la responsabilità del prevenuto.
Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e assolutamente privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata. Le censure concernenti asserite carenze argonnentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanz mente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di a pello.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il P sidente
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