Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39585 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 15/06/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 comma terzo nn.le 2 cod. pen., dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e confermando nel resto.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti al impugnato;
considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01);
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore
Il Presidente