Inammissibilità ricorso cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto. Nel caso in esame, un imputato condannato per evasione ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, vedendosi però sbarrare la strada a causa di errori strategici nella formulazione delle doglianze.
I fatti di causa e il reato di evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione. Le critiche si concentravano principalmente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla conferma dell’aggravante della recidiva.
La preclusione dei motivi nuovi
Un punto critico emerso dall’analisi del provvedimento riguarda la proposizione di doglianze mai sollevate precedentemente. La giurisprudenza è chiara: non è possibile introdurre nel ricorso per cassazione motivi che non siano stati già oggetto di discussione durante il processo d’appello. Questa regola serve a preservare la natura del giudizio di legittimità, evitando che la Cassazione diventi un terzo grado di merito.
La decisione della Suprema Corte sull’inammissibilità ricorso cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la novità di alcune questioni sollevate e la natura ripetitiva di altre. Il ricorrente ha cercato di spingere la Corte verso una rivalutazione degli elementi di fatto, operazione che è preclusa in sede di legittimità.
Il divieto di riesame del merito
Quando un ricorso si limita a sollecitare una diversa lettura delle prove o dei fatti, cade inevitabilmente nel vizio di inammissibilità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è sorretta da una motivazione logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento chiariscono che l’imputato ha formulato doglianze per la prima volta in sede di legittimità, omettendo di dedurle nell’atto di appello. Tale omissione genera una preclusione processuale insuperabile. Inoltre, la Corte ha evidenziato come le restanti lamentele fossero meramente reiterative di punti già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale con argomentazioni corrette. Il tentativo di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto è stato qualificato come una mera sollecitazione alla rivalutazione, incompatibile con le funzioni della Suprema Corte.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla declaratoria di inammissibilità, con conseguenze pesanti per il ricorrente. Oltre al rigetto delle istanze, l’ordinanza dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo esito sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito e questioni di legittimità, evitando ricorsi destinati a fallire per difetto di specificità o per violazione delle regole procedurali.
Cosa accade se si presentano motivi nuovi direttamente in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Suprema Corte non può esaminare questioni che non sono state preventivamente sottoposte al vaglio del giudice d’appello.
La Cassazione può rivalutare le prove di un processo?
No, il giudizio di legittimità esclude il riesame dei fatti e delle prove, limitandosi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43891 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della recidiva;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze per la prima volta con il ricorso per cassazione, non dedotte con l’atto di appello, e comunque in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023