Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 17/05/1962
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 3 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto NOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo a) e 61 n.2, 494 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME eccependo la violazione dell’art. 156 cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen., in quanto la notifica era stata effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., malgrado l’imputato fosse detenuto in carcere.
1.2 II difensore osserva inoltre che NOME era stato condannato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, malgrado le numerose contraddizioni nelle dichiarazioni della stessa; il difensore rileva inoltre che con i motivi di appello si erano censurate le modalità dell’identificazione dell’imputato, non essendo state rispettate le prescrizioni per una corretta identificazione, ma la Corte di appello aveva omesso di valutare l’attendibilità del riconoscimento fotografico, con particolare riferimento al fat che l’identificazione era avvenuta a distanza di ben 4 mesi dai fatti; la motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. er inoltre meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che nello stesso non viene specificato neppure a quale atto ci si riferisca, posto che si limita ad eccepire che “la notificazione è stata effettuata al difensore ex art. 161 c.4 c.p.p. sebbene l’imputato, al momento della stessa, fosse detenuto in carcere”, senza null’altro precisare, rendendo quindi impossibile un controllo di questa Corte sulla denunciata violazione: l’estrema genericità del motivo comporta pertanto l’inammissibilità dello stesso, posto che solo con le conclusioni scritte si è precisato che ci si riferiva al decreto di citazione pe giudizio di appello, ma l’inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si dev ribadire che “l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescind vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850).
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Si deve peraltro rilevare che la censura secondo cui l’imputato era detenuto al momento della suddetta notifica, è rimasta una semplice affermazione del difensore, che non ha allegato alcuna documentazione a supporto di quanto affermato.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è privo di specificità, in quanto ripropone le medesime censure dell’appello, senza confrontarsi con le motivazioni della Corte territoriale contenute a pag.3 della sentenza impugnata / e[1217M?, che ha condiviso il ragionamento del primo giudice secondo il quale · doveva attribuirsi pieno valore di prova al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa; la motivazione sul reato di cui al capo b) è contenuto nell’ultima parte di pag.5 della sentenza impugnata,
s, In conclusione, deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrent rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione h riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/12/2023