Inammissibilità ricorso Cassazione: l’importanza della firma tecnica
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli ostacoli più frequenti per chi tenta di impugnare una sentenza senza seguire rigorosamente le norme del codice di procedura penale. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il cittadino non può sottoscrivere personalmente l’atto di ricorso per il terzo grado di giudizio.
Il caso: condanna per contraffazione e ricorso errato
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi. Nonostante la concessione delle attenuanti generiche in secondo grado, la parte ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la decisione della Corte di Appello.
Tuttavia, l’atto depositato presentava un vizio di forma insanabile. Il ricorso era stato infatti sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. Questa mancanza ha attivato immediatamente le procedure di filtro della Suprema Corte.
Inammissibilità ricorso Cassazione e requisiti di firma
Secondo l’ordinamento italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’assistenza tecnica altamente qualificata. L’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’autodifesa o la firma personale della parte non sono ammesse in questa fase del giudizio.
Questa regola serve a garantire che i motivi di ricorso siano articolati secondo i rigidi canoni di legittimità richiesti dal Supremo Collegio, evitando un sovraccarico di istanze prive di fondamento giuridico o tecnicamente errate.
Le conseguenze economiche della procedura
Oltre alla conferma della condanna penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta oneri economici significativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione letterale degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che il diritto di impugnazione deve essere esercitato nel rispetto delle forme stabilite dalla legge. Poiché il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, l’atto è giuridicamente inesistente ai fini del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che tale causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, data la sua evidenza documentale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano come la regolarità formale sia il presupposto indispensabile per ottenere una valutazione nel merito. L’inammissibilità ricorso Cassazione preclude ogni possibilità di riforma della sentenza di appello, rendendo la condanna definitiva. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a professionisti specializzati nel patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, poiché un errore nella sottoscrizione dell’atto può vanificare qualsiasi strategia difensiva e comportare pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Un imputato può firmare personalmente il ricorso in Cassazione?
No, il ricorso deve essere sottoscritto obbligatoriamente da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso analizzato è stata di quattromila euro.
Cosa succede alla condanna se il ricorso è inammissibile?
La condanna inflitta nei gradi precedenti diventa definitiva e non può più essere contestata, poiché il vizio di forma impedisce alla Corte di esaminare i motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
[dato avviso alle parti; 1 , udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cor di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di anni un reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato all’art. 474 cod. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 613, comma i , cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalment dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della C cassazione come imposto dall’art. 571 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023.