Inammissibilità Ricorso Cassazione: Guida Pratica all’Ordinanza 29038/2024
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spaccato chiaro e didattico su due cause frequenti di inammissibilità del ricorso in Cassazione in ambito penale. Attraverso l’analisi di due distinti casi, la Suprema Corte ribadisce l’importanza del rispetto delle norme procedurali e la necessità di formulare censure fondate e pertinenti. Vediamo nel dettaglio come un vizio di forma e una motivazione manifestamente infondata possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Fatto: Due Ricorsi, Due Destini Comuni
La vicenda processuale trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Entrambi i ricorsi, seppur basati su motivazioni differenti, sono stati respinti dalla Corte di Cassazione con una declaratoria di inammissibilità, accompagnata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il primo ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando un generico difetto di motivazione. Il secondo, invece, ha contestato specificamente la determinazione dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra reati.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Vizio di Forma
Il primo caso è emblematico per la sua natura puramente procedurale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. La Corte ha richiamato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, una norma cardine che disciplina l’accesso al giudizio di legittimità.
Questa disposizione stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio della norma è quella di garantire un elevato standard tecnico-giuridico nella formulazione dei motivi, data la natura del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione della legge. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce, quindi, un “difetto di legittimazione” che, specialmente dopo le riforme introdotte dalla Legge n. 103 del 2017, porta a una declaratoria di inammissibilità senza ulteriori formalità.
La Manifesta Infondatezza e l’Aumento di Pena
Il secondo motivo di inammissibilità del ricorso in Cassazione riguarda invece il merito della censura mossa. Il ricorrente contestava il vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena per il reato continuato. La Corte ha ritenuto il motivo “manifestamente infondato”.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata per ogni singolo aumento di pena relativo ai cosiddetti “reati satellite” quando tali aumenti sono di “esigua entità”. In questi casi, si presume che il giudice abbia esercitato correttamente il suo potere discrezionale, sancito dall’articolo 132 del codice penale, senza incorrere in alcun abuso. La Corte ha specificato che una motivazione dettagliata è richiesta solo qualora gli aumenti di pena si discostino significativamente dai minimi edittali, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Pertanto, la doglianza è stata respinta per la sua palese infondatezza.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri distinti ma ugualmente importanti. Per il primo ricorso, la motivazione è strettamente formale: la violazione dell’art. 613 c.p.p. è un ostacolo insormontabile che rende l’atto inidoneo a introdurre il giudizio di legittimità. Non c’è spazio per interpretazioni: la firma dell’avvocato cassazionista è un requisito essenziale. Per il secondo ricorso, la motivazione è di natura sostanziale: la Corte applica il principio di economia processuale e di ragionevolezza, affermando che non è necessario appesantire le sentenze con motivazioni superflue quando le decisioni sanzionatorie sono contenute e rientrano pienamente nella discrezionalità del giudice. L’onere di motivazione si aggrava solo in presenza di scelte sanzionatorie severe o anomale.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in commento offre due lezioni pratiche fondamentali. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali: un errore formale, come la mancata sottoscrizione del difensore specializzato, può vanificare ogni possibilità di far valere le proprie ragioni in Cassazione. In secondo luogo, chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena: le censure devono essere specifiche e mirare a veri e propri abusi del potere discrezionale del giudice, non a semplici disaccordi sulla quantificazione di aumenti di pena minimi. Per i professionisti del diritto e per i loro assistiti, questa decisione è un monito a preparare i ricorsi con la massima diligenza, sia nella forma che nella sostanza.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato l’aumento di pena per il reato continuato?
Non sempre. La Corte ha stabilito che, in caso di reato continuato, se il giudice applica aumenti di pena per i reati satellite di “esigua entità”, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata. Si presume che un piccolo aumento non costituisca un abuso del potere discrezionale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29038 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è stato proposto personalmente dall’imputato in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione, dopo l’entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di rito.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato in quanto, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.