Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6259 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6259 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di alcune sentenze;
Rilevato che il ricorso Ł stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato nel quale si riserva la redazione dei motivi al difensore di fiducia e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Brescia;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l’indicazione di alcun motivo a sostegno, Ł pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 945/2026
CC – 22/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO