Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17528 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
udito ilitifensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 luglio – 5 agosto 2022 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza 23 giugno 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello stesso, indagato di coltivazione di marijuana (capo 1), di ricettazione e detenzione di due pistole clandestine (capi 3 e 2), fatti accertati in Palmi il 21 giugno 2022.
A seguito di intervento della polizia giudiziaria veniva accertata la presenza, in un vano interrato sito all’interno di immobile rurale di proprietà di NOME e NOME COGNOME (rispettivamente, madre e zia del NOME), di una coltivazione di cannabis e la presenza di NOME COGNOME intento alla cura di detta coltivazione.
All’interno di altra unità abitativa, sita nel medesimo immobile, venivano rinvenute due pistole con matricola abrasa, e varie munizioni.
Il Tribunale riteneva, sulla base di talune circostanze, che l’indicata unità immobiliare fosse nella disponibilità del COGNOME, al quale, dunque, veniva ricondotta la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa ai reati di cui ai capi 2 e 3.
Il Tribunale ha ritenuto che l’immobile, dove sono state rinvenute le armi, fosse nella disponibilità del ricorrente sulla base di alcune circostanze ritenute significative, ma la stessa ordinanza aveva dato atto che il contratto per le utenze dell’immobile era intestato al nonno e non era noto chi si occupasse del pagamento delle relative bollette, mentre il fatto che NOME era a conoscenza del soggetto intestatario del contratto non aveva alcuna rilevanza indiziaria.
Inoltre, non vi era alcuna emergenza significativa della presenza di un cane a guardia dell’immobile; le chiavi dell’immobile erano nella disponibilità del ricorrente come di altri soggetti, e comunque si trattava di immobile che consentiva l’ingresso, in diversi punti, anche senza il possesso delle chiavi del portone.
Il ricorrente utilizzava, per la propria attività commerciale, solo un magazzino e si occupava della “serra” clandestina, manufatti posizionati all’esterno dell’appartamento dove erano state rinvenute le armi.
Irrilevante anche la circostanza della coincidenza tra numero di pistole e numero di persone colte nella coltivaziore di cannabis.
Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo 1, da qualificare, trattandosi di 64 vasi con piantine di altezza variabile tra 30 e 50 cm, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della massima misura custodiale.
Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
In ordine alla gravità indiziaria concernente la detenzione, da parte del ricorrente, delle armi e munizioni sottoposte a sequestro, il primo motivo propone una rilettura dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito.
Il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva di una serie di dati fattuali, ritenuti significativi del fatto che era il ricorrente il soggetto che aveva detenzione delle armi.
In particolare, l’ordinanza segnala che il ricorrente utilizzava per proprie attività il vano interrato – dove era stata allestita la coltivazione di cannabis il magazzino situato al piano terra – utilizzato come deposito di bevande funzionale all’esercizio commerciale del ricorrente -, mentre dell’appartamento, posto al piano primo del medesimo immobile e collegato al magazzino da una scala interna, NOME, figlio di una delle due proprietarie, aveva le chiavi di ingresso.
A fronte di detto univoco compendio indiziario il ricorso propone una rilettura, parcellizzata, dei dati disponibili, evidenziando che non era provato chi fosse il soggetto che provvedeva a pagare le bollette delle utenze che servivano l’immobile; che anche altri familiari avevano le chiavi per accedere all’appartamento; che non vi era prova che l’immobile fosse presidiato da un cane da guardia del COGNOME.
Si tratta di argomentazioni che attengono al merito, prive di censure rivolte alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato e dunque
funzionali ad una rivisitazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.
Con riguardo alla fattispecie di coltivazione di cannabis, il secondo motivo argomenta in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre alla fattispecie di minore gravità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il motivo ha contenuto di merito.
La giurisprudenza, nel ritenere la fattispecie di minore gravità applicabile anche ai casi di coltivazione di sostanze stupefacenti, ha precisato che “deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell’immediato, sia a quello ricavabile all’esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell’agente” (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il Tribunale, cui non risulta che la questione fosse stata proposta, ha comunque evidenziato che il numero di piantine era “elevato” e che significativi erano i mezzi dedicati alla coltivazione (erano predisposti sistemi di illuminazione, aerazione ed irrigazione), dati incompatibili con il riconoscimento della fattispecie di “lieve entità”.
Il motivo propone una lettura dei dati disponibili, evidenziando che il numero delle piantine (64) sarebbe “esiguo” e che lo sviluppo – desumibile dall’altezza variabile tra 30 e 50 centimetri – attesterebbe “scarsa maturazione”.
Valutazioni che riguardano al merito, che non possono essere sottoposte al vaglio della Corte di cassazione.
Il terzo motivo contesta la fondatezza del giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della custodia in carcere.
Il motivo è generico.
Il Tribunale ha fondato il giudizio sulla probabilità di nuovi reati sul riliev che l’indagato aveva già riportato condanna per coltivazione di stupefacenti, dato che evidenzia spiccata capacità a delinquere, aggravata per la contestuale detenzione di armi clandestine, e di intensità tale da non poter essere efficacemente contrastata nemmeno con la detenzione domiciliare.
Il motivo si limita a denunciare che le “proposizioni verbali” utilizzate dal Tribunale non avrebbero alcun contenuto argomentativo: evidentemente la difesa non si confronta con il dato della specificità della ricaduta criminosa, significativo di una consolidata e attuale capacità a delinquere.
Quanto alla necessità della massima misura custodiale, l’ordinanza evidenzia “l’abilità” messa in atto nella violazione della legge penale, attitudine idonea a rendere vano un presidio cautelare attenuato.
Anche qui il motivo denuncia l’assenza di capacità giustificativa del passaggio motivazionale, senza confrontarsi con il giudizio, formulato dal Tribunale, in ordine alla “professionalità” della condotta criminosa contestata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 febbraio 2023.