Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il divieto di riproporre in sede di legittimità questioni di mero fatto già decise nei gradi di merito. Il caso in questione illustra perfettamente le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i confini del giudizio di legittimità, portando a una dichiarazione di Inammissibilità ricorso Cassazione e alla condanna del ricorrente a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una serie di condotte illecite poste in essere da un giovane, già sottoposto a una misura di prevenzione personale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva violato le prescrizioni imposte e, in aggiunta, si era reso protagonista di ulteriori reati. Nello specifico, all’invito degli agenti di polizia di fornire le proprie generalità, l’uomo si era dato alla fuga. Una volta raggiunto, aveva reagito con violenza, dando vita a un’aggressione che era stata sedata solo grazie all’intervento degli operanti e all’uso di uno spray al peperoncino.
Il Percorso Giudiziario e le Tesi Difensive
Nei gradi di merito, la difesa aveva sostenuto che le azioni dell’imputato fossero una reazione inevitabile al comportamento della madre e del compagno di quest’ultima, e che il suo stato di alterazione psicofisica avrebbe dovuto escludere la consapevolezza e volontà dei reati ascrittigli. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tali argomentazioni con una motivazione dettagliata, ritenendo pienamente sussistente il requisito psicologico dei reati.
Di fronte alla Suprema Corte, il ricorrente ha riproposto le medesime questioni, tentando di ottenere una riconsiderazione delle dinamiche fattuali e una diversa valutazione delle prove. La difesa ha articolato obiezioni ampie e radicali, ma incentrate su una nuova interpretazione degli eventi, piuttosto che su vizi di legittimità della sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il giudizio di legittimità non è un “terzo grado” di merito. La Corte non ha il potere di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. L’Inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata la naturale conseguenza di un’impugnazione che, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici della motivazione, mirava a una rivalutazione del materiale probatorio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a riproporre questioni già debitamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva spiegato con “dovizia di pertinenti argomentazioni” perché le giustificazioni addotte dall’imputato non fossero fondate. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato definito “lineare e coerente”.
Di conseguenza, le obiezioni del ricorrente non sono riuscite a superare il livello di una critica di merito, configurandosi come un tentativo inidoneo a sollecitare i poteri di controllo della Cassazione. Il ricorso è stato quindi considerato non come una denuncia di violazioni di legge, ma come una richiesta di un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: il ricorso per cassazione deve essere costruito su specifici vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, e non può mai tradursi in una semplice richiesta di riconsiderare i fatti. La violazione di questo principio non solo porta a una pronuncia di inammissibilità, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qualora non si ravvisino elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati e decisi dalla Corte d’Appello, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual era il comportamento dell’imputato che ha portato alla condanna?
L’imputato, già sottoposto a una misura di prevenzione, alla richiesta di identificazione da parte degli agenti è fuggito. Una volta raggiunto, è andato in escandescenze e ha aggredito gli operanti, che sono riusciti a fermarlo solo con l’uso di uno spray al peperoncino.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte non rileva elementi che escludano la sua colpa nel presentare un ricorso inammissibile, viene anche condannato a versare una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
ritenuto che il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, questioni che introdotte con l’impugnazione di merito, sono state debitamente vagliate dall Corte di appello, che ha, in primo luogo, spiegato, con dovizia di pertine argomentazioni, che la violazione, da parte di NOME COGNOME, delle prescrizioni connesse alla sottoposizione a misura di prevenzione personale e ulteriori condotte illecite da lui poste in essere non costituiscono il necessa ineludibile portato del contegno serbato, nell’occasione, dalla madre e compagno e, dunque, che non può in alcun modo dubitarsi, irrilevante il contingente stato di alterazione dell’imputato, della sussistenza del requ psicologico dei reati ascrittigli;
che la motivazione della sentenza impugnata è, del pari, ineccepibile nell parte in cui chiarisce che, all’invito degli agenti di declinare le proprie gene COGNOME si è dato alla fuga e, una volta raggiunto, è andato in escandescenze si è reso protagonista di un’aggressione che gli operanti hanno sedato solo c l’ausilio di uno spray al peperoncino;
che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorre articola obiezioni che, per quanto ampie e radicali, non si emancipano da u approccio inteso alla rivalutazione dei fatti oggetto di addebito, in quanto non idoneo ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.