Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Preclude la Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso e sulle conseguenze della sua improcedibilità. Comprendere quando si verifica l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale, poiché tale esito può precludere l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la prescrizione del reato. Analizziamo la decisione per capire i principi applicati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582 e 585 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Suprema Corte perché ritenute inammissibili.
Primo Motivo: Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
L’imputato lamentava una presunta violazione di diverse norme processuali e costituzionali, sostenendo che la sua condanna si basasse su una valutazione errata delle prove. In particolare, contestava la validità dell’individuazione fotografica, considerata dal ricorrente inaffidabile. La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile per due ragioni:
1. Reiterazione dei motivi d’appello: Le argomentazioni non erano nuove, ma si limitavano a riproporre, in modo quasi identico, quelle già presentate e respinte in secondo grado.
2. Richiesta di una nuova valutazione dei fatti: Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda, proponendo criteri di valutazione delle prove diversi da quelli, logicamente motivati, adottati dai giudici di primo e secondo grado. Tale attività è preclusa in sede di legittimità, dove la Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’individuazione fotografica è una prova atipica la cui attendibilità dipende dalla credibilità della deposizione di chi la compie, e le modalità con cui avviene incidono sul suo valore probatorio, non sulla sua legalità.
Secondo Motivo: l’Eccezione di Prescrizione e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il secondo motivo di ricorso era incentrato sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente sosteneva che il termine massimo fosse ormai decorso. Tuttavia, la Corte, calcolando i periodi di sospensione, ha accertato che la prescrizione sarebbe maturata il 22 dicembre 2022, ovvero in una data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello (10 novembre 2022).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 22/11/2000). Secondo tale principio, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, verificatesi in un momento successivo alla data della sentenza impugnata.
In altre parole, la declaratoria di inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado. Se in quella data il reato non era ancora prescritto, la successiva maturazione dei termini non può essere fatta valere davanti alla Cassazione, perché il ricorso, essendo viziato all’origine, non instaura validamente il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per cassazione tecnicamente corretto, focalizzato esclusivamente su vizi di legittimità e non sulla ricostruzione dei fatti. La presentazione di un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi o volti a una rivalutazione del merito conduce a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza più grave di tale esito è l’impossibilità di beneficiare di cause estintive del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza d’appello, rendendo così definitiva la condanna.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse argomentazioni dell’appello?
Sì, la Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile proprio perché consisteva in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già dedotte in appello, oltre a tendere a una non consentita ricostruzione dei fatti.
Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di appello, può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione?
No. Secondo un principio consolidato delle Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude al giudice di legittimità di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. L’inammissibilità ‘congela’ la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado.
L’individuazione fotografica di un sospettato è considerata una prova pienamente valida?
Sì, la Corte ha confermato che l’individuazione fotografica costituisce una ‘prova atipica’. La sua affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dichiara certo dell’identificazione. Le modalità dell’individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore e sulla sua attendibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 189, 192, 194, 213 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 3 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 582 e 585 cod. pen. – è inammissibile perché, oltre a essere fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (cfr., in particolare, pagine 6 e 7 della sentenza); che va, inoltre, ribadito che l’individuazione fotografica di un soggetto costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, ave esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione e che le modalità dell’individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore e sull’affidabilità del riconoscimento (cfr. Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 COGNOME, Rv. 267562);
che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente contesta l violazione di legge, con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per il decorso dei termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen – è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle numerose sospensioni del termine, la prescrizione risulta maturata il giorno 22 dicembre 2022, ossia in data successiva alla sentenza di secondo grado; che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023.