Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 27/06/1966
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo B), è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo sulla recidiva è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a richiamare i presupposti necessari per l’applicazione dell’aggravante, senza alcun riferimento al caso concreto;
rilevato che il motivo sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), che sarebbe maturata in appello, essendo decorsi sei anni dalla pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato, avendo il ricorrente trascurato di considerare che è stata applicata la recidiva infraquinquennale e reiterata, che eleva il termine di prescrizione del reato ad anni 8 e mesi 4, che rispetto alla data della sentenza di primo grado non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado;
considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di
esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024.