Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Preclude la Prescrizione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale offre spunti cruciali sul tema dell’inammissibilità ricorso Cassazione e sulle sue dirette conseguenze, in particolare riguardo all’istituto della prescrizione. La decisione analizza un caso in cui un imputato, condannato per truffa in appello, ha visto il proprio ricorso respinto senza un esame nel merito, confermando principi procedurali di fondamentale importanza pratica.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Una contestazione sulla motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale.
2. L’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3. L’errata applicazione della legge penale in merito alla pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto tutti e tre i motivi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano i confini del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi dei Principi Giuridici
L’ordinanza chiarisce perché ciascun motivo di ricorso fosse destinato al fallimento, ribadendo pilastri della procedura penale.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il primo motivo è stato considerato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Un ricorso che si limita a criticare l’interpretazione delle prove data dal giudice precedente, senza evidenziare un vizio logico o giuridico palese nella motivazione, è inammissibile. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, congruamente motivata, dei giudici di merito.
L’Effetto Preclusivo dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione sulla Prescrizione
Il punto più significativo della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha dichiarato il motivo relativo alla prescrizione manifestamente infondato, richiamando un principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. n. 32/2000). Secondo questo orientamento, l’inammissibilità ricorso Cassazione “cristallizza” la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può rilevare una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, che sia maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. L’inammissibilità agisce come una barriera che impedisce l’esame di questioni sopravvenute.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Infine, anche il terzo motivo sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti è stato respinto. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena base e il giudizio sulle circostanze attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto dei criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.) e supportato da una motivazione logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato le loro scelte sanzionatorie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la presentazione di un ricorso per Cassazione deve essere fondata su vizi specifici di legittimità e non su un generico dissenso rispetto alla decisione di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato favorevole, ma produce due effetti negativi concreti: la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, e soprattutto, la preclusione della possibilità di beneficiare di cause estintive del reato, come la prescrizione, maturate nel frattempo. Pertanto, è essenziale un’attenta valutazione preliminare sulla reale fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte.
Se un ricorso in Cassazione è inammissibile, si può ancora far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d’appello?
No. Secondo la sentenza, l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, in linea con un consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito. Un ricorso che mira a una nuova ricostruzione dei fatti, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli del giudice precedente, è inammissibile.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito se la si ritiene troppo alta?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, ma non per riconsiderare l’entità della pena se questa è stata giustificata nel rispetto della legge (artt. 132 e 133 cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4692 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4692 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1343/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a CALCINATE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Brescia; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, Ł meramente riproduttivo di censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette e non risulta sorretto da una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata;
che, tale doglianza non Ł consentita in sede di legittimità, poichØ tende a ottenere una non ammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito le ragioni del proprio convincimento (v. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo contesta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; Ł manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato , infine, che il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; non Ł consentita in sede di legittimità ed Ł comunque manifestamente infondata, posto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonchØ la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, l’onere motivazionale Ł stato adeguatamente assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza impugnata);
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME