Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Accordo in Appello Preclude l’Impugnazione
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti del processo penale, impedendo alla Suprema Corte di esaminare nel merito le censure mosse contro una sentenza. Una recente ordinanza chiarisce come l’aver stipulato un accordo sulla pena in appello, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., renda inammissibile un successivo ricorso basato proprio sugli aspetti concordati. Analizziamo questa decisione per comprenderne la logica e le implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dal Concordato in Appello al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungono un accordo, come previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. In base a tale accordo, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della prima sentenza, ridetermina la pena in 3 anni e 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa.
Questo tipo di accordo prevede che le parti concordino sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, rinunciando agli altri. In questo caso, l’accordo verteva specificamente sul trattamento sanzionatorio, con una rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità penale.
Nonostante l’accordo raggiunto e recepito dalla Corte d’Appello, l’imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla determinazione della pena, ovvero l’oggetto stesso del patto processuale.
La Logica dell’Accordo ex Art. 599-bis c.p.p.
L’articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando (L. 103/2017), ha formalizzato la prassi del cosiddetto “patteggiamento in appello”. Questa norma consente alle parti di chiedere alla Corte di provvedere in camera di consiglio, accordandosi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con eventuale rinuncia agli altri. Se l’accordo comporta una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice anche la sanzione concordata.
La ratio di questa disposizione è quella di deflazionare il carico giudiziario e di favorire una rapida definizione del processo, offrendo alle parti un’opportunità di negoziazione che cristallizza alcuni punti della controversia. L’accordo, una volta raggiunto, assume un valore vincolante per le parti, che di fatto rinunciano a contestare ulteriormente gli aspetti su cui hanno trovato un’intesa.
Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, dichiara il ricorso palesemente inammissibile. Le motivazioni sono chiare e dirette. La Suprema Corte evidenzia come l’imputato, aderendo all’accordo in appello, abbia esplicitamente rinunciato ai motivi di gravame relativi alla sua responsabilità penale per concentrarsi esclusivamente sulla ridefinizione della pena.
Di conseguenza, aver concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. equivale a una rinuncia a sollevare future contestazioni su quel punto. Proporre un ricorso per Cassazione lamentando proprio un vizio nella determinazione della pena concordata costituisce un comportamento processualmente contraddittorio e privo di interesse. L’accordo esaurisce la doglianza e preclude la possibilità di riproporla in una sede successiva.
La Corte, pertanto, non entra nel merito della censura, ma si ferma alla valutazione preliminare, rilevando una causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la sua colpa nella proposizione di un ricorso infondato.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: gli accordi processuali hanno un effetto preclusivo. La scelta di avvalersi dell’istituto del concordato in appello è strategica e deve essere ponderata, poiché implica la definitiva rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile beneficiare della riduzione di pena derivante da un accordo e, allo stesso tempo, tentare di impugnare la decisione che lo ha recepito. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è la sanzione processuale per chi tenta di percorrere questa strada, con l’ulteriore aggravio delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello se le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
No, non è possibile impugnare i punti che sono stati oggetto dell’accordo. La stipula di un concordato sulla pena implica la rinuncia a contestare successivamente il trattamento sanzionatorio, rendendo inammissibile un ricorso basato su tali motivi.
Cosa comporta per l’imputato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: primo, la sentenza impugnata diventa definitiva; secondo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la funzione dell’accordo previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale?
La sua funzione è accelerare la definizione del processo in grado di appello. Permette alle parti di concordare una soluzione condivisa su alcuni motivi di impugnazione, rinunciando agli altri, e di concordare una nuova pena, evitando così un lungo dibattimento e ottenendo una decisione più rapida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
ato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha rideterminato in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena inflitta a NOME per il reato di cui agl artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80 el d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
E’ stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Tanto COGNOME evidenziato, COGNOME emerge dunque evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente, il quale – in sede di appello – ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell’art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Co igliere estenso e