Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi per Cassazione e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda la condanna di un uomo per aver partecipato all’attività usuraria del padre. La Suprema Corte ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso in Cassazione, non entrando nel merito della questione, ma chiarendo i precisi paletti procedurali che ogni ricorso deve rispettare per essere esaminato.
I Fatti Processuali
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello perché ritenuto pienamente consapevole della natura usuraria di un prestito erogato dal proprio padre, giudicato separatamente. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva partecipato attivamente all’operazione illecita. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una manifesta illogicità della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: la presunta illogicità della sentenza d’appello nel ritenerlo a conoscenza dell’attività usuraria paterna. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato come tali argomentazioni fossero una semplice riproposizione di quelle già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
La Genericità dei Motivi
I motivi del ricorso sono stati giudicati ‘non specifici ma soltanto apparenti’. In pratica, l’imputato non ha mosso una critica argomentata e puntuale contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le stesse difese. Un ricorso per Cassazione, per essere valido, deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici, e non può risolversi in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati.
Il Divieto di Rivalutare il Fatto
Inoltre, il ricorrente denunciava un ‘travisamento del fatto’, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova e diversa ricostruzione storica degli eventi e una differente valutazione dell’attendibilità delle prove. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità), non di ‘giudice del fatto’. Non può sovrapporre la propria valutazione a quella, compiuta con motivazione logica, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da vizi logici e giuridici. I giudici di secondo grado avevano, infatti, esplicitato in modo approfondito le ragioni del loro convincimento (in particolare nelle pagine 4 e 5 della sentenza), analizzando le risultanze probatorie sulla base delle quali avevano ritenuto pienamente provata la fattispecie di reato, sia sotto il profilo materiale che soggettivo. Era emerso chiaramente che l’imputato fosse ‘pienamente consapevole dell’attività usuraria svolta dal padre’. Di fronte a una motivazione così strutturata e coerente, le censure generiche del ricorrente non potevano trovare accoglimento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti e le prove. Per ottenere un esame nel merito, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare vizi di legittimità reali della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un vizio di motivazione che sia palese e decisivo. La mera riproposizione delle difese di appello o la richiesta di una nuova valutazione delle prove conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, la legge preclude alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione (giudizio di legittimità).
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse esente da vizi logici e giuridici, avendo esplicitato in modo approfondito le ragioni della condanna sulla base di una disamina specifica delle prove, che dimostravano la piena consapevolezza dell’imputato riguardo all’attività illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 337 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 337 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEMINERIO NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e letta la memoria per il ricorrente depositata il 24 settembre 2025;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla ritenuta conoscenza da parte dell’imputato della natura usuraria del prestito erogato dal padre, giudicato separatamente, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che detta censura, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza ed attendibili delle prove, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici dedotti, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e del sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, l fattispecie di reato contestata all’imputato, che si dimostrava pienamente consapevole dell’attività usuraria svolta dal padre);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.