Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Critiche alla Sentenza non bastano
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Non basta sentirsi ingiustamente condannati per poter accedere al terzo grado di giudizio; è necessario formulare critiche precise e pertinenti alla sentenza d’appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12390/2024) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato sia destinato a fallire, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme il caso e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: La Presentazione di un Certificato Contrafatto
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per i delitti di falsità materiale commessa dal privato in certificati (artt. 477 e 482 c.p.). In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile per aver presentato personalmente un certificato contraffatto al fine di ottenere un’assunzione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna, evidenziando le prove a suo carico e motivando le ragioni per cui riteneva provato il suo coinvolgimento doloso, anche in concorso con altri soggetti.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione. Secondo la sua difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato il quadro probatorio e non era stata raggiunta la prova certa della sua responsabilità. In sostanza, il ricorrente proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, negando il proprio coinvolgimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, cosa non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica critica della sentenza impugnata o a riproporre una diversa lettura delle prove. È necessario che il ricorrente si confronti analiticamente con la motivazione della Corte d’Appello, individuando specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a negare la propria responsabilità senza smontare punto per punto l’iter logico seguito dalla Corte territoriale.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: la contraddittorietà della motivazione, per essere rilevante, deve essere ‘interna’ alla sentenza impugnata. Non è possibile lamentare una discordanza tra la sentenza di primo grado e quella d’appello. Ogni giudice, nei diversi gradi di giudizio, ha piena autonomia nella valutazione delle prove e può giungere a conclusioni diverse, purché adeguatamente motivate. La libertà di apprezzamento degli organi giurisdizionali è una conseguenza naturale di questa autonomia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ci insegna che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità e non può trasformarsi in un’ulteriore valutazione dei fatti. Chi intende presentare ricorso deve formulare censure specifiche, tecniche e puntuali, dimostrando dove e come il giudice d’appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento.
L’evidente inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea la gravità di un’impugnazione proposta senza validi presupposti giuridici, che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a negare la responsabilità o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Cosa significa che la contraddittorietà della motivazione deve essere ‘interna’ alla sentenza?
Significa che il vizio di motivazione deve emergere dal testo stesso della sentenza impugnata (ad esempio, tra diverse parti della stessa motivazione). Non si può lamentare una contraddizione tra la decisione di primo grado e quella di appello, poiché ogni giudice valuta le prove in autonomia.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso palesemente inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, specialmente quando l’inammissibilità è considerata evidente e deriva da una colpa del ricorrente nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 47 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si assume il vizio di motivazione in all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla valutazione del quadro probatorio – n confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) – che ha disatteso il gravame evidenziando come sia stato l’imputato a presentar personalmente il certificato contraffatto al fine del proprio avviamento al lavoro (indic documento dal quale ha tratto tale dato ed esponendo le ragioni per cui ha ascritto anche ricorrente, e non solo alla madre, l’agire doloso in contestazione) – non muovendo compiute criti a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della su responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (propri ordine al punto valorizzato dalla Corte di merito senza neppure addurre il travisamento del d probatorio valorizzato dallo stesso Giudice distrettuale) ed erroneamente richiamando a sostegn dell’impugnazione la pronuncia di primo grado, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, contraddittorietà della motivazione, deve essere interna alla sentenza impugnata, sicché la stes va esclusa nel caso di una difforme valutazione da parte delle sentenze dei due gradi di meri essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organ giurisdizionali che, mediante la motivazione, espongono in maniera autonoma ed indipendente le ragioni delle decisioni adottate (cfr. Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 283034 – ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.