Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CARMAGNOLA il 05/03/1971 NOME nato a CARMAGNOLA il 27/04/1995
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso afferente alla posizione di NOME COGNOME con cui si censura l’e
qualificazione giuridica è inammissibile non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di pro
straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.; che il concordato co motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 56 de
giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accord qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pena da irrogare, effet
valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazione proposta; che, da parte sua, il appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità
richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia ris parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta a
richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo dell come inflitta, pena conforme ai limiti edittali determinati dalla sentenza n. 40 del 2019 della C (pena base determinata di anni sette di reclusione); che in tale contesto, questa Corte ha avuto osservare come risulti inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Le 277196); che la questione connessa all’erronea qualificazione è meramente enunciata senza che sia dedotto alcunché a fondamento della citata censura che, in quanto tale, si presenta generica;
rilevato che il ricorso afferente alla posizione di NOME NOME è generico e manifestamente info avendo la Corte di appello correttamente limitato il vaglio dei motivi di gravame alle sole q demandate dalla sentenza rescindente di questa Corte provvedendo, in conformità allo st “suggerimento” contenuto in quella sentenza di legittimità, a diversamente riqualificare la con riciclaggio piuttosto che in quello di trasferimento fraudolento di valori, lasciando inalterat ossequio al divieto della reformatio in peius;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/20 , 25