Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Ripetere Non Giova
Nel complesso mondo della giustizia penale, il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce uno dei motivi più comuni che portano a una secca dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione: la mera reiterazione di motivi già discussi e rigettati nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Siena per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento di un’attenuante speciale, prevista dal comma 7 dello stesso articolo 73, che avrebbe potuto comportare una pena più mite.
La Decisione sulla inammissibilità ricorso cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno osservato che il motivo presentato non era altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già avanzate nel giudizio d’appello.
La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva già affrontato e risolto la questione con una motivazione giudicata “adeguata, congrua, logica ed immune da vizi”. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, si era limitato a riproporre le medesime doglianze, trasformando il ricorso in una sorta di copia dell’atto d’appello.
le motivazioni
La ragione fondamentale dietro la decisione di inammissibilità ricorso cassazione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di merito, dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nel suo ragionamento o nell’applicare le norme. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza d’appello e si limita a ripetere argomenti già esaminati è considerato privo della specificità richiesta dalla legge. In pratica, non instaura un vero dialogo con la decisione che intende contestare, risultando così sterile e, appunto, inammissibile.
le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è duplice e severa per il ricorrente. In primo luogo, viene condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. In secondo luogo, e più gravoso, viene condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro, ritenuta “equa e conforme a diritto”.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, non una semplice riproposizione di istanze già respinte. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’atto si confronti in modo critico e costruttivo con le motivazioni della sentenza d’appello, pena una declaratoria di inammissibilità con significative conseguenze economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto si limitava a reiterare una questione già dedotta in appello e risolta dalla Corte territoriale con una motivazione adeguata, logica e priva di vizi. Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni della decisione impugnata.
Qual era la richiesta principale del ricorrente nel suo appello alla Cassazione?
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, relativa a reati in materia di stupefacenti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Siena il 15 ottobre 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 7 marzo 2020, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’invocata attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo, a ben vedere, è meramente reiterativo di questione già dedotta in appello e già affrontata e risolta, con motivazione (che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza impugnata) che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità. Il ricorso, in altri termini, non si confront la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto con l’impugnazione di merito.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.