Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Decisione della Suprema Corte
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso cassazione quando questo si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. Questa pronuncia offre spunti importanti per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non fondata su validi motivi di diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di calunnia, in relazione a diverse condotte contestate. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo baluardo del sistema giudiziario, per tentare di ottenere l’annullamento della condanna.
Il ricorso si basava su una serie di censure volte a contestare la valutazione dei fatti e la ricostruzione della responsabilità penale, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, operata dai giudici di merito.
La Valutazione sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: i motivi proposti dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, non sollevavano questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge, unico compito della Cassazione, ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele (doglianze) già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come le argomentazioni della sentenza di appello fossero giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Non è stato riscontrato alcun vizio logico o manifesta incongruenza nel ragionamento che ha portato alla conferma della condanna per i reati ascritti.
In sostanza, il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’, ovvero una copia delle difese già presentate, senza introdurre nuovi ed efficaci profili di critica sulla legittimità della decisione impugnata. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale. Un ricorso che tenta di ottenere un nuovo esame del merito è, per sua natura, destinato all’inammissibilità.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere insoddisfatti dell’esito dei precedenti gradi di giudizio. È necessario formulare censure specifiche che evidenzino un errore di diritto commesso dal giudice precedente. La proposizione di ricorsi meramente ripetitivi non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che viene sanzionato per aver azionato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e fondati su reali vizi di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza sollevare questioni di legittimità valide per la Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante non ha introdotto nuove argomentazioni giuridiche o critiche alla corretta applicazione della legge, ma si è limitato a riproporre le stesse difese già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11271 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVA SIRI il 12/10/1970
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla responsabilità, anche sul versante soggettivo delle calunnie ascritte al ricorrente per le condotte di cui ai c a) e b) della rubrica nonché in relazione alla materiale ascrivibilità al ricorrente anche del c)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.