Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in cassazione quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo principio, come vedremo, è stato applicato in un caso di furto aggravato, portando alla conferma della condanna per gli imputati.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per concorso in furto in abitazione aggravato. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2022, aveva confermato la decisione del Tribunale cittadino. Contro questa sentenza, la difesa degli imputati proponeva ricorso per cassazione con un unico atto, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non superavano la soglia di ammissibilità prevista dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. In parole semplici, le lamentele (o ‘doglianze’) erano state formulate in modo troppo vago, senza una vera e propria analisi critica delle ragioni esposte dai giudici d’appello.
La Suprema Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui quelli espressi dalle Sezioni Unite, secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici e puntuali. Non basta dissentire genericamente dalla decisione, ma è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e perché le si ritiene errate.
Le Motivazioni: Analisi Critica e Giustificazione della Pena
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le argomentazioni della difesa. Quest’ultima si era lamentata del trattamento sanzionatorio, contestando il riconoscimento della recidiva e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
Tuttavia, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una giustificazione ampia e adeguata. I giudici di merito avevano infatti sottolineato la ‘maggiore pericolosità’ degli imputati, desumibile da due fattori chiave:
1. Le modalità dell’azione: Il furto era stato commesso con una ‘particolare professionalità’, indicando un’abilità e un’esperienza non comuni nel campo criminale.
2. La pianificazione: Il reato non era stato estemporaneo, ma pianificato e posto in essere con il concorso di altri soggetti rimasti sconosciuti.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente sia la conferma della recidiva sia il giudizio di bilanciamento operato dai giudici d’appello. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione della sentenza impugnata non era né mancante né illogica, ma ben ancorata ai fatti concreti del caso.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al processo penale: la genericità paga male. Per ottenere una revisione da parte della Corte di Cassazione, un ricorso deve essere un documento tecnico, preciso e critico. Deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto.
L’esito del caso è la diretta conseguenza di un’impostazione difensiva non adeguata ai severi requisiti del giudizio di legittimità. Per i ricorrenti, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza della Corte d’Appello. In pratica, mancava una contestazione specifica e dettagliata della decisione impugnata.
Quali erano le principali lamentele degli imputati?
Le lamentele (doglianze) riguardavano principalmente il trattamento sanzionatorio, cioè la pena inflitta. In particolare, la difesa contestava il riconoscimento della recidiva e il modo in cui il giudice aveva bilanciato le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
Cosa succede dopo che un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ri con unico atto avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 28/10/2022, epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna in furto in abitazione aggravato (in Palermo, il 26/8/2016);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., p motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base d sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) inerendo al trattamento sanzionatorio (recidiva e giudizio di comparazione), adeguatamente dai giudici del merito, i quali, contrariamente a quanto asserito a d fornito ampia giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva, rinviando alla maggio espressa dalle modalità dell’azione, connotata da particolare professionalità e alla c il furto era stato pianificato e posto in essere con il concorso di altri sogg individuati, correttamente operato il conseguente giudizio di bilanciamento (Sez. U, 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01; sez. 6, n. 42568 del 28/9/2022, C., Rv. 283968-01);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pag spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024
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