Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 920 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Locri del 20/06/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di cui all’articolo 600ter , quarto comma, cod. pen. alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolato in 5 motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen., 600ter , comma 4, cod. pen..
Evidenzia che non Ł stata raggiunta la prova che l’imputato sia colui che ha caricato il video su whatsapp , che può essere utilizzato, tramite l’app whatsapp web , da 4 dispositivi contemporaneamente.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 131bis cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 62bis cod. pen..
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 163 e 164 cod. pen..
2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 133 cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. La prima doglianza Ł inammissibile in quanto tale profilo di censura, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello, non era stato proposto, essendosi l’imputato limitato a dedurre il dubbio in ordine all’utilizzo dell’apparecchio cellulare da parte dell’odierno ricorrente e l’assenza di accertamenti tecnici sull’apparecchio, censura che la Corte di appello disattende motivatamente alle pagine 4-5 della sentenza.
– Relatore –
Ord. n. sez. 18040/2025
CC – 12/12/2025
3.2. quanto all’articolo 131bis cod. pen., la Corte territoriale, non illogicamente, ritiene che, in ragione della tenera età del minore, del grado di compressione del bene giuridico tutelato e dell’insidiosa modalità di diffusione del video, non possa essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
3.3. La terza censura Ł inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non deduce alcun positivo elemento di valutazione, posto che la gravità della condotta Ł già stata valutata al fine di graduare il trattamento sanzionatorio.
3.4. La quarta doglianza Ł inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo, l’omessa concessione della pena sospesa non era stata dedotta con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01).
Inoltre, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, in caso di mancata richiesta del giudizio di appello, non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Tv. 266563-01, nonchØ in termini piø generali, relativamente a tutti i benefici di legge, Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-01).
3.5. Il quinto motivo Ł inammissibile, in quanto la Corte di appello ha confermato la congruità della pena, irrogata in primo grado in misura ben inferiore alla media edittale, alla luce della gravità della condotta.
Tale motivazione Ł irreprensibile.
Va infatti rammentato che il giudizio sulla pena Ł censurabile in cassazione solo qualora sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Al di fuori di questi vizi macroscopici, la valutazione del giudice di merito Ł insindacabile.
In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione, ovvero ancora per tutto quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. «motivazione implicita» (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza nel caso insussistente, avendo i giudici territoriali plausibilmente tenuto conto dei riscontrati precedenti penali e della contemporanea violazione di piø disposizioni penali, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.