Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma è regolato da norme procedurali estremamente rigorose. Un recente provvedimento ha ribadito come la mancata osservanza di tali regole conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, chiudendo la porta a un esame di merito. Analizziamo una ordinanza che illustra perfettamente i principi che governano questa materia, offrendo spunti pratici essenziali.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Stalking al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per i reati di atti persecutori (stalking) e danneggiamento ai danni di una persona con cui non aveva legami familiari. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre distinti motivi. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è scontrata con i ferrei paletti procedurali del giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo di ricorso, riscontrando in ognuno vizi tali da renderli inammissibili. Questo esame mette in luce gli errori da evitare quando si impugna una sentenza in Cassazione.
Il Primo Motivo: la Ripetitività delle Censure
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove a discarico. La Corte ha rapidamente liquidato questo motivo come inammissibile. La ragione? Non era altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti; il ricorso deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già disattese.
Il Secondo Motivo: la Genericità e la Novità della Questione
Il secondo motivo verteva sull’elemento soggettivo del reato di atti persecutori. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato una duplice causa di inammissibilità. In primo luogo, la censura si basava su una violazione di legge che non era mai stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, il motivo era formulato in termini generici e astratti, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve essere specifico e pertinente al caso concreto.
Il Terzo Motivo: i Limiti dei “Motivi Aggiunti”
Infine, il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento di un’attenuante. La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, fornendo un’importante lezione sui cosiddetti “motivi aggiunti”. Citando una propria precedente giurisprudenza (Sez. 6, n. 36206 del 2020), ha chiarito che i motivi presentati successivamente al ricorso principale devono essere uno “sviluppo o migliore esposizione” dei motivi originari. Non possono essere utilizzati per allargare il “petitum” (l’oggetto della richiesta), introducendo censure completamente nuove e non tempestivamente formalizzate. Inoltre, anche questo motivo è stato giudicato generico per non aver specificato le ragioni a sostegno della richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, non ripetitivi e devono riguardare questioni già dibattute o vizi procedurali rilevanti. L’introduzione di questioni nuove o la formulazione di critiche generiche si traducono in un abuso dello strumento processuale, che viene sanzionato con l’inammissibilità. L’ordinanza ribadisce che il ricorso deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, non potendosi risolvere in astratte enunciazioni di principio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, è fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima perizia tecnica. Occorre abbandonare ogni tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti e concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi. Ogni motivo deve essere autosufficiente, chiaro e pertinente, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e l’introduzione di censure tardive. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro posta a carico del ricorrente in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano proceduralmente viziati: il primo era una mera ripetizione di argomenti già respinti, il secondo era generico e introduceva una questione mai sollevata prima, e il terzo tentava di presentare una censura completamente nuova, violando i limiti previsti per i motivi aggiunti.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso completamente nuovi rispetto a quelli dell’appello?
No. La Corte di Cassazione, come chiarito nella decisione, non consente l’introduzione di censure nuove e diverse rispetto a quelle già discusse nei gradi di merito, specialmente se riguardano presunte violazioni di legge che avrebbero dovuto essere sollevate in precedenza. I motivi aggiunti possono solo sviluppare o chiarire quelli originari, non introdurne di nuovi.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento commessi ai danni di soggetto non legato da rapporti familiari;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove a discarico, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (cfr. pagg. 4-5) e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia analoghi vizi in punto di elemento soggettivo del reato di atti persecutori, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza ed inoltre è generico in quanto di risolve in assunti astratti;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.2 cod. pen., è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e, pertanto, soggiacciono alla disciplina prevista dall’art. 585, comma 4, e «incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01), inoltre è generico perché non indica le ragioni che poggiano alla base della richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024