Inammissibilità ricorso cassazione: quando la genericità costa cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti. Il caso analizzato dimostra come la semplice riproposizione di argomentazioni generiche porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
Il caso: dal tentato furto al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto emessa dal Tribunale di Ravenna. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto dall’imputato. Non dandosi per vinto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge da parte della corte territoriale nella valutazione delle sue censure.
La decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero la colpevolezza per il tentato furto), ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi proposti dal ricorrente. L’esito è stato netto: il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, rendendo definitiva la condanna.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era manifestamente infondato. Perché? Perché il ricorrente si era limitato a replicare le stesse argomentazioni, caratterizzate da una notevole genericità, già presentate nei motivi di appello.
In sostanza, l’atto di ricorso non si confrontava criticamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare puntualmente il ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze, ignorando di fatto la motivazione della sentenza che intendeva impugnare. Questo comportamento processuale è contrario ai principi che regolano le impugnazioni, le quali richiedono motivi specifici e non la mera ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della decisione sono state severe per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, specialmente quello per cassazione, deve essere un atto ‘critico’, che attacca specificamente i punti della decisione impugnata, evidenziando gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse difese. La mancanza di specificità e il mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato rendono il ricorso sterile e ne determinano, come in questo caso, la secca dichiarazione di inammissibilità.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a replicare le stesse censure generiche già presentate in appello, omettendo di confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano specifiche e dettagliate nel contestare i punti della sentenza della Corte d’Appello. Erano doglianze vaghe che non affrontavano puntualmente il ragionamento giuridico seguito dai giudici di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Co d’appello di Bologna che, dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appe confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha affermato la penal responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosserva ed erronea applicazione di legge in ordine alla valutazione, da parte della territoriale, delle censure proposte avverso il provvedimento in verifi manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata motivi di appello, omettendo di confrontarsi con quanto puntualment argomentato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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