Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e il rispetto delle norme procedurali siano fondamentali nel processo penale. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in cassazione presentato da un imputato, condannato per ricettazione, a causa di una serie di vizi formali e di una genericità di fondo dei motivi addotti. Questo caso sottolinea l’importanza di redigere un atto di impugnazione specifico e tecnicamente corretto, pena il rigetto e l’addebito di ulteriori sanzioni.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, per il reato di ricettazione. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: un’errata gestione di un’istanza di giustizia riparativa, una presunta carenza di motivazione sulla sua responsabilità e una contestazione sul trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rigettato tutti i motivi proposti, dichiarando l’atto nel suo complesso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
Errore Procedurale: L’Istanza di Giustizia Riparativa
Il primo motivo di ricorso riguardava un’istanza volta all’ottenimento di giustizia riparativa. La Corte ha rilevato un errore procedurale decisivo: l’istanza era stata presentata erroneamente al giudice di primo grado anziché alla Corte d’Appello, organo competente in quella fase. Tale errore ha reso l’istanza stessa inammissibile, sollevando la Corte di merito da qualsiasi obbligo di motivazione sul punto.
La Genericità del Ricorso: Una Critica all’Art. 581 c.p.p.
Il secondo motivo, che contestava la carenza di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Mancava, infatti, un’adeguata attività di confronto critico con le argomentazioni logiche e corrette esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché la motivazione dei giudici di merito sarebbe stata errata.
La Valutazione della Sanzione e dei Precedenti
Anche il terzo motivo, relativo alla sanzione, è stato respinto. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato la pena inflitta, tenendo conto sia dei precedenti penali dell’imputato, che giustificavano la contestazione della recidiva, sia della genericità del motivo d’appello originario. La sanzione, inoltre, era stata definita di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di ricettazione, rendendo la doglianza infondata.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi procedurali rigorosi. L’inammissibilità deriva dalla constatazione che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. In primo luogo, un errore formale grave, come la presentazione di un’istanza al giudice sbagliato, ne pregiudica irrimediabilmente l’esame. In secondo luogo, la genericità dei motivi, ossia la mancanza di una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata, viola una norma fondamentale come l’art. 581 c.p.p. e trasforma il ricorso in un atto meramente assertivo e non funzionale al suo scopo. Infine, la Corte ha ribadito che non si può contestare una motivazione senza considerare attentamente quanto già esposto dai giudici di merito, specialmente quando questa appare logica e completa, come nel caso della determinazione della pena.
le conclusioni
L’ordinanza rappresenta un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La fase del ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e proceduralmente corretti. Un ricorso vago o formalmente errato non solo non ha speranze di accoglimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La precisione tecnica e la specificità delle censure sono, quindi, non solo un requisito formale, ma l’essenza stessa di un efficace mezzo di impugnazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni principali: un’istanza di giustizia riparativa era stata presentata al giudice sbagliato; il motivo sulla responsabilità penale era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello, violando l’art. 581 c.p.p.; il motivo sulla sanzione non teneva conto della motivazione già fornita dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando è privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) e non sviluppa un’adeguata attività di confronto critico con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. In pratica, non è sufficiente lamentare un errore, ma bisogna spiegare in dettaglio perché e in che modo il giudice avrebbe sbagliato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30213 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto, quanto al primo motivo, che l’istanza volta all’ottenimento di giustizia riparativa era stata erroneamente presentata al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado e non alla Corte di appello, da questo ricavandosi che essa era inammissibile e la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pr pen. dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui alle pagina 3-5, non vi è adeguata attività di confronto da parte del ricorrente;
del pari, in ordine al terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, i ricorso non tiene conto della motivazione offerta a fg. 5 della sentenza impugnata, siccome intesa a valorizzare i precedenti del ricorrente idonei alla contestazione della recidiva ed anche tenuto conto della genericità del motivo di appello e della entità della sanzione, di poco superiore al minimo edittale del reato di ricettazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Prfsid