Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in KOSOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale Monocratico di Verona del 5 giugno 2023 che aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione COGNOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P..
Il ricorrente lamenta inoltre l’eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenz e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazion punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.
- Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore