Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando un Appello Viene Respinto
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, e spesso frustranti, del giudizio di legittimità. Significa che la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che riscontra un difetto insanabile nell’atto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di forma e sostanza che un ricorso deve possedere per superare questo primo, fondamentale vaglio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato. Un individuo era stato ritenuto responsabile del reato sia dal Tribunale di primo grado che, successivamente, dalla Corte d’Appello, che aveva confermato la pena a otto mesi di reclusione e 120 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. La mancata analisi, da parte della Corte d’Appello, di eventuali cause di non punibilità del reato.
2. Una critica generica alla sentenza impugnata, lamentando l’eccessiva entità della pena, la carenza e illogicità della motivazione e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Questi motivi, sebbene apparentemente pertinenti, sono stati formulati in modo tale da scontrarsi con i rigidi paletti del giudizio di cassazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o meno dell’imputato, ma esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato redatto. Secondo i giudici, i motivi presentati erano generici e non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non spiegava puntualmente perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata in punto di diritto, limitandosi a riproporre doglianze generiche.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può essere una semplice lamentela contro una decisione sfavorevole. Deve, invece, essere un atto tecnico-giuridico che individua con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, i motivi erano ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’ perché non erano ‘scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata’.
I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale era stata ritenuta ‘logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto’. Un ricorso per cassazione efficace deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di merito, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i vizi logici manifesti, non limitarsi a contestare il risultato finale. Citando la giurisprudenza consolidata (tra cui la nota sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite), la Corte ha ricordato che la specificità dei motivi è un requisito essenziale per evitare l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a censure di legittimità precise e ben argomentate. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, è destinato non solo al fallimento, ma anche a trasformarsi in un ulteriore costo per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non contenevano una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata e mancavano di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa significa che i motivi di ricorso non sono ‘consentiti dalla legge in sede di legittimità’?
Significa che le critiche mosse dal ricorrente (come la richiesta di una nuova valutazione della pena o della logicità generale della motivazione) non rientrano tra quelle che la Corte di Cassazione può esaminare. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare il merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in KOSOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale Monocratico di Verona del 5 giugno 2023 che aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione COGNOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P..
Il ricorrente lamenta inoltre l’eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenz e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazion punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore