Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali necessari per accedere al terzo grado di giudizio. Spesso, la difesa tende a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma la Suprema Corte richiede di più: una critica puntuale e specifica della decisione impugnata. Questo caso evidenzia come la mancanza di tale analisi porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado, con rito abbreviato, sia in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condanna, emessa dalla Corte d’Appello di Bari, confermava la decisione del Tribunale di Foggia. Avverso questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso
La difesa ha basato il proprio ricorso su due principali censure:
1. Omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come illecito amministrativo per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90, e non come reato.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi sono stati giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una valutazione rigorosa dei motivi presentati. I giudici hanno sottolineato che i motivi di ricorso non possono limitarsi a ripetere le argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice d’appello. È necessaria una “necessaria analisi critica” delle argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando perché esse siano errate in diritto. Nel caso di specie, il ricorso era privo di questo elemento essenziale.
In particolare, riguardo alla prima censura sulla particolare tenuità del fatto, la Corte ha osservato che tale istituto è incompatibile con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva già valutato la gravità complessiva del fatto. Inoltre, mancava l'”evidenza” richiesta dall’art. 129 c.p.p. per un proscioglimento immediato. Per quanto riguarda la seconda censura, relativa alla qualificazione del fatto, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la motivazione “compiuta e non illogica” della Corte d’Appello, risolvendosi in una mera reiterazione di argomenti già vagliati.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, i motivi devono essere specifici, critici e focalizzati sui vizi di legge della sentenza impugnata, non sulla semplice riproposizione di tesi difensive già respinte. La mancanza di questi requisiti trasforma il ricorso in un atto destinato all’inammissibilità.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitavano a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
L’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) era applicabile in questo caso?
No, la Corte ha ritenuto che tale istituto fosse incompatibile con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva già valutato la gravità complessiva del fatto. Inoltre, non sussisteva l’evidenza richiesta dall’art. 129 c.p.p. per una sua applicazione in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 07/08/1988
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 2 marzo 2020 all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cerignola il 5 febbraio 2020;
ritenuto che i motivi (omessa applicazione dell’art.131. bis cod. pen. e omessa qualificazione del fatto ai sensi dell”art.75 d.P.R. n.309/90) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto, in particolare, che la prima censura attiene al riconoscimento di un istituto incompatibile con la complessiva motivazione inerente alla gravità del fatto (Sez. 4 , n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01), in ogni caso non assistita dall’evidenza richiesta dall’art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01);
ritenuto che, con riguardo alla qualificazione del fatto, la censura non si confronta con la compiuta e non illogica motivazione offerta a pag.3, risolvendosi in reiterazione di censura già vagliata dal giudice di merito;
considerato che alla inammissibilità seclue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M”
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente ,