Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Tunisia il 25/09/1985 Avverso la sentenza emessa in data 09/05/2024 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/05/2024, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato illecita detenzione di cocaina di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1 eliminando il relativo trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Modena, i data 18/04/2014, nei confronti di COGNOME in relazione al predetto reato
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all’ulteriore imputazione di illecita detenzione di hashish di cui al comma 4 del predetto art. 73.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato in data anteriore alla sentenza di appello. Si deduce che, tenuto conto della recidiva qualificata, il termine massimo doveva essere individuato in dieci anni, ampiamente decorsi alla data della sentenza di secondo grado.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato indirizzo interpretativo contrario alla tesi sostenuta dalla difesa ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Prima ancora che per le ragioni giuridiche evidenziate nella requisitoria del Procuratore Generale, sulla scorta di GLYPH una consolidata elaborazione giurisprudenziale (cfr. per tutte Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490 – 01, secondo cui «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione»), il ricors è radicalmente inammissibile per essere la condanna del LABIDI, quanto alla detenzione di hashish (per complessivi gr. 1.066, dosi ricavabili 3.796: cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), già passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado, non impugnata su tale capo dalla difesa oggi ricorrente.
Emerge invero inequivocabilmente, dall’atto di appello (oltre che dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata), che il LABIDI aveva proposto appello esclusivamente sull’affermazione di responsabilità per l’altro delitto di illecita detenzione di cocaina. Tale assorbente rilievo non ha formato oggetto di contestazione alcuna nell’odierna sede, con conseguente inammissibilità della questione del termine di prescrizione di un reato ormai irrevocabilmente giudicato dal Tribunale di Modena con la sentenza del 18/04/2014.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento
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delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigli
GLYPH
estensore
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Il Presidente