Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME ed i motivi nuovi depositati in data 20 lugli 2024 dal difensore del ricorrente;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 e 642 cod. pen. conseguente alla mancat riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 642 cod. pen. è aspec manifestamente infondato.
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e priva di error logici o giuridici hanno correttamente affermato che i reati di cui agli artt. 642 cod. pen. possono tra loro concorrere in considerazione del rapporto d specialità esistente tra le due fattispecie delittuose (vedi pag. 8 della se impugnata); la Corte di merito ha, pertanto, dato seguito al principio di di secondo cui il reato di cui all’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi cri speciale rispetto al reato di truffa stante la diversità del soggetto passivo de e degli interessi patrimoniali tutelati dalle norme incriminatrici (Sez. 2, n. 438 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274901 – 01; Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che l’inammissibilità del motivo di ricorso non consente il formarsi di u valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 30 luglio 2024 aventi ad oggetto l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 e 642 co pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art cod. pen.
rilevato che il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondi l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inf motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli s e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avan dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME Giacinto, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, NOME., Rv. 282218 – 01);
rilevato che la memoria depositata in data 5 settembre 2024 dal difensore della parte civile NOME è tardiva in quanto depositata in violazione d rispetto del termine di quindici liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 61 proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.