Inammissibilità ricorso cassazione: quando l’appello è destinato al fallimento
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla procedura penale, illustrando i motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione. Attraverso l’analisi di un caso di diffamazione, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla competenza giurisdizionale e sui requisiti necessari per un ricorso efficace, fornendo al contempo chiarimenti sul diritto al rimborso delle spese legali per la parte civile.
Il caso: un ricorso per diffamazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso: competenza e violazioni procedurali
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Incompetenza del giudice togato: Sosteneva che la competenza a giudicare il reato spettasse al Giudice di Pace e non al Tribunale ordinario.
2. Violazione delle norme procedurali: Lamentava una presunta violazione dell’art. 521 c.p.p., che sancisce il principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza emessa.
In parallelo, la parte civile, costituitasi nel processo, ha depositato una memoria difensiva chiedendo la liquidazione delle spese legali sostenute per il giudizio di legittimità.
La decisione della Corte sull’inammissibilità ricorso cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni dell’imputato, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Di conseguenza, ha anche respinto la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile.
La questione della competenza e il principio della “perpetuatio iurisdictionis”
Sul primo motivo, la Corte ha affermato che la doglianza era in palese contrasto con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite. Viene richiamato il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, secondo cui la competenza del giudice togato, correttamente radicata all’inizio del processo, permane anche se, nel corso del giudizio, il fatto viene riqualificato in un reato di competenza del Giudice di Pace. Nel caso di specie, la qualificazione iniziale era corretta e l’esclusione ha riguardato solo una circostanza aggravante, non modificando la competenza originaria.
La contestazione sulla violazione dell’art. 521 c.p.p.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Il giudice di secondo grado si era limitato a eliminare una circostanza aggravante, una decisione favorevole all’imputato che non altera in alcun modo il fatto contestato e non viola quindi il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Un’operazione di questo tipo non può mai configurare l’inammissibilità del ricorso cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è duplice. Da un lato, sancisce l’inammissibilità del ricorso perché i motivi proposti erano generici e palesemente infondati, in quanto si scontravano con principi giurisprudenziali ormai pacifici e non tenevano conto della logica della decisione impugnata. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Dall’altro lato, la Corte affronta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Citando un’altra pronuncia delle Sezioni Unite, i giudici chiariscono che nei procedimenti in Cassazione che si svolgono con rito camerale “non partecipato”, il rimborso delle spese legali alla parte civile non è automatico. È necessario che la parte civile abbia svolto un’attività difensiva concreta e utile alla decisione, come la presentazione di memorie che contrastino efficacemente le tesi del ricorrente. Nel caso specifico, la memoria della parte civile è stata giudicata generica e non ha offerto alcun contributo utile, portando al rigetto della richiesta.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia la necessità di formulare ricorsi per Cassazione con motivi specifici, pertinenti e non in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati, per evitare una declaratoria di inammissibilità. In secondo luogo, definisce i limiti del diritto al rimborso delle spese legali per la parte civile nel giudizio di legittimità: non basta costituirsi, ma è richiesta una partecipazione attiva e costruttiva al processo, anche attraverso il deposito di scritti difensivi che aiutino concretamente il giudice nella decisione.
Quando un giudice ordinario mantiene la competenza per un reato che spetterebbe al Giudice di Pace?
In base al principio della “perpetuatio iurisdictionis”, il giudice togato che è stato correttamente investito del processo all’inizio mantiene la sua competenza anche se, in seguito, il reato viene riqualificato come di competenza del Giudice di Pace, a condizione che la riqualificazione derivi da prove emerse durante il processo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La questione sulla competenza era in contrasto con principi consolidati delle Sezioni Unite, mentre la censura sulla violazione delle norme procedurali non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che si era limitata a escludere un’aggravante a favore dell’imputato.
In un processo in Cassazione, la parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali se il ricorso dell’imputato è inammissibile?
No. Nei procedimenti con rito camerale “non partecipato”, la parte civile ottiene il rimborso delle spese legali solo se ha svolto un’attività difensiva che abbia fornito un contributo utile alla decisione finale. La mera presentazione di una richiesta generica, senza argomentazioni specifiche, non è sufficiente a giustificare la liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDIA SANFRAMONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 9 novembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma terzo cod. pen., rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 595 cod. pen.
Letta la memoria difensiva prevenuta in data 26 febbraio 2024 nell’interesse della parte civile, a firma del difensore AVV_NOTAIO.
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente lamenta la competenza del Giudice di Pace -è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite secondo cui l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della “perpetuati° iurisdictionis” purché il reato gli sia stato correttamente attribuito “ah origine” e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. (SU. n. 28908 del 27/09/2018. Dep.2019, Balais, Rv. 275869); nel caso di specie la qualificazione della fattispecie era corretta e la esclusione ha riguardato unicamente la circostanza aggravante.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo – con il quale il ricorrente contesta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e con il chiaro tenore della imputazione, avendo il giudice dell’appello proceduto ad eliminare una circostanza aggravante (p.7).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che in relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che le conclusioni contengono una generica richiesta di condanna alle spese, a fronte di un ricorso che non presenta specifiche censure quanto alla penale responsabilità del ricorrente. Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (SU. n. 877 del 14/07/2022, (2023), COGNOME, Rv. 283886) hanno affermato che, nell’ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rit camerale c.d. “non partecipato” e il ricorso dell’imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa “[A, abbia effettivamente
esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione”.
Nel caso di specie la memoria pervenuta nell’interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione con la conseguenza che nulla va corrisposto in punto di liquidazione di spese di giudizio.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024