Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SIRACUSA il 13/12/1987
NOME nato a CATANIA il 29/09/1984
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, con la quale entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. e il solo COGNOME era stato ritenuto responsabile anche del reato di cui all’art. 2, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159;
ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del reato a lui ascritto (capo B) e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 114 cod. pen., siano inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto dedotti, per la prima volta, con l’odierno ricorso, atteso che dall’incontestata sintesi dell’atto di appello contenuta in sentenza non emerge la prospettazione delle censure in parola sin dalla prima impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo. di ricorso con cui la Difesa di NOME COGNOME deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 -01);
ritenuto, con riferimento al terzo motivo, che le censure relative all’omessa motivazione dell’entità degli aumenti siano manifestamente infondate, considerato che la sentenza impugnata, a pag. 6, ha spiegato come essa dovesse reputarsi pienamente giustificata alla luce della commissione del reato nonostante la sottoposizione a una misura di prevenzione;
ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Nocita, con cui la Difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla procedibilità per il delitto di furto, sia manifestamente infondato, atteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01), di tal che, nel caso di specie, deve ritenersi che la volontà di punizione sia pienamente ravvisabile alla luce del fatto che, da un lato, il verbale che contiene la denuncia della persona offesa reca specificamente l’indicazione
della dichiarazione resa in termini di “querela” e che, dall’altro lato, tale intento del dichiarante è confermato dal successivo atto con il quale la persona offesa si
è costituita parte civile (cfr. in argomento Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep.
2020, COGNOME, Rv. 277801 – 01; Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, COGNOME, Rv. 250318
– 01; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la Difesa eli NOME COGNOME deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento nella massima
estensione delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente
da evidenti illogicità (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), avendo il
Giudice di merito fatto congruo riferimento agli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque rilevanti e avendo spiegato, in maniera adeguata, le ragioni che rendevano non significative
le prospettazioni della Difesa;
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME contesta l’eccessività della pena, non sia consentito in sede di legittimità e sia
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e considerato che, nella specie, l’onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della decisione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.