Inammissibilità ricorso cassazione e spaccio di droghe pesanti
La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sul tema dell’inammissibilità ricorso cassazione in relazione alla determinazione della pena per reati legati al traffico di stupefacenti. La pronuncia sottolinea come la specificità dei motivi sia un requisito essenziale per poter accedere al vaglio di legittimità, specialmente quando si contesta la discrezionalità del giudice di merito.
Il caso: detenzione di eroina e cocaina
Un soggetto è stato condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Bari per la detenzione di sostanze stupefacenti pesanti. Nonostante la difesa avesse tentato di far leva sulla lieve entità del fatto per ottenere una riduzione della pena, i giudici di merito hanno ritenuto prevalente la gravità della condotta e la recidiva del condannato. Il caso è giunto infine davanti alla Suprema Corte a seguito del ricorso presentato dai legali dell’imputato.
La decisione della Corte sull’inammissibilità ricorso cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione, evidenziando come le doglianze difensive fossero aspecifiche. Secondo gli Ermellini, la difesa non ha contestato puntualmente la motivazione del giudice d’appello, ma si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti finalizzata esclusivamente a ottenere una sanzione più mite, senza però allegare alcun errore procedurale o vizio logico manifesto nella valutazione delle prove.
Criteri di dosimetria della pena e gravità del fatto
Il provvedimento chiarisce che la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la motivazione fornita è logica e tiene conto della qualità degli stupefacenti (nella fattispecie eroina e cocaina) e delle modalità dello spaccio, essa non può essere censurata in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Conseguenze dell’inammissibilità ricorso cassazione
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità ricorso cassazione comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso inammissibile è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, determinata nel caso specifico in tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza si fondano sulla puntuale giustificazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla determinazione della sanzione. I giudici di appello hanno operato una valutazione radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa, ponendo l’accento sulla pericolosità sociale del reo e sulla natura delle sostanze detenute. La mancanza di un confronto effettivo con tali argomentazioni da parte del ricorrente ha reso i motivi di impugnazione inidonei a scalfire la solidità della decisione precedente. L’insindacabilità delle valutazioni sulla gravità del fatto, se logicamente motivate, costituisce un pilastro della giurisprudenza in materia di spaccio.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si richiede una semplice rivalutazione della pena. La dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende servono anche a scoraggiare l’uso di ricorsi privi di fondamento giuridico specifico. Per il ricorrente rimane definitiva la sanzione stabilita nei gradi precedenti, comprensiva della recidiva e del diniego di ulteriori sconti di pena.
Cosa determina l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione per motivi aspecifici?
L’inammissibilità scatta quando il ricorso non contesta puntualmente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare vizi di legge o travisamenti della prova.
Come viene valutata la gravità del fatto nella dosimetria della pena per spaccio?
Il giudice considera la qualità della sostanza stupefacente, come nel caso di eroina e cocaina, le modalità con cui veniva esercitato lo spaccio e la personalità del reo desunta dai precedenti penali.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7877 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7877 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27046/25
ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza dele circostanze attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta recidiva facendo riferimento ad una valutazione radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, tenuto conto del già avvenuto riconoscimento del quinto comma dell’art. 73 d. P.R. 309/90 e della gravità oltre che de precedenti penali anche dei fatti per cui si procede relativi alla detenzione delle droghe cc.d pesanti di diversa tipologia (eroina e cocaina);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a front di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità sen allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omess motivazione, oltre che per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice merito, considerata l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente e modalità dello spaccio;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
Il Prendente