Inammissibilità Ricorso: Quando la Revoca della Parte Civile Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di procedura penale, concentrandosi in particolare sull’inammissibilità del ricorso e sulla distinzione tra revoca della costituzione di parte civile e remissione di querela. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione e i criteri di valutazione del giudice nella commisurazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di truffa. L’imputato basava il suo ricorso su diversi motivi. In primo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere dichiarato improcedibile a causa di una presunta remissione implicita della querela, derivante dalla revoca della costituzione di parte civile da parte della persona offesa. In secondo luogo, riproponeva le medesime contestazioni già sollevate e respinte in appello riguardo alla sua responsabilità penale. Infine, lamentava vizi nella determinazione della pena, sia per la pena base e l’aumento per la continuazione, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo di doglianza, ritenendoli tutti manifestamente infondati.
Primo Motivo: Revoca della Parte Civile e Remissione della Querela
La Corte ha stabilito che la tesi dell’improcedibilità del reato per remissione implicita di querela era manifestamente infondata. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, n. 20260/2016), ha chiarito che la revoca della costituzione di parte civile è un atto con valenza puramente processuale-civilistica, che non equivale in alcun modo a una remissione della querela, la quale ha invece effetti sostanziali-penali. La prima estingue l’azione civile nel processo penale, la seconda estingue il reato. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come tale motivo non fosse stato neppure sollevato nel precedente grado di giudizio.
Secondo Motivo: Genericità delle Doglianze sull’Inammissibilità Ricorso
Per quanto riguarda le censure relative all’affermazione di responsabilità penale, la Corte ha rilevato la loro totale mancanza di specificità. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo comportamento processuale porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Terzo e Quarto Motivo: Dosimetria della Pena e Attenuanti Generiche
Anche le lamentele sulla dosimetria della pena sono state giudicate manifestamente infondate. La Cassazione ha ricordato che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come l’assenza di aspetti positivi meritevoli di considerazione. Per quanto riguarda la pena base e l’aumento per la continuazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione, incentrata sulla particolare offensività della condotta, fosse adeguata, anche in considerazione del fatto che le sanzioni applicate erano prossime al minimo edittale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su principi procedurali e sostanziali ben consolidati. Il rigore formale richiesto per i ricorsi in Cassazione è un pilastro del sistema: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un terzo giudizio di merito, ma solo per contestare vizi di legittimità. La riproposizione pedissequa di motivi già respinti, senza una critica specifica alla decisione impugnata, si scontra con il principio di specificità dei motivi di ricorso, portando alla sua inammissibilità.
Sul piano sostanziale, la Corte ha riaffermato la netta distinzione tra l’azione civile per il risarcimento del danno e l’azione penale per l’accertamento del reato. La rinuncia alla prima non implica automaticamente la rinuncia alla seconda. Infine, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti è ampia, e il suo operato è censurabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, vizio non riscontrato nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione e argomentarli in modo puntuale e pertinente. La pronuncia ribadisce che la strategia difensiva deve essere coerente lungo tutti i gradi di giudizio e che la scelta della persona offesa di revocare la costituzione di parte civile, magari a seguito di un risarcimento, non ha alcun impatto sulla procedibilità dell’azione penale per i reati, come la truffa, che la richiedono.
La revoca della costituzione di parte civile equivale a una remissione di querela?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la revoca della costituzione di parte civile è un atto con effetti limitati al processo civile per il risarcimento, mentre la remissione di querela è un atto che estingue il reato. Sono due istituti distinti con finalità e conseguenze diverse.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse argomentazioni dell’appello?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità quando si limita a ripetere le doglianze già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (come, in questo caso, l’assenza di elementi positivi), superando implicitamente tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nel non ave dichiarato improcedibile il reato di truffa per remissione di querela implicita ; conseguente alla revoca della costituzione di parte civile, è manifestamente infondato in diritto (tra le tante 5, n. 20260 del 1/2/2016, Rv. 267149), oltre a non essere stato dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito;
ritenuto altresì che i vizi dedotti in ordine all’affermazione di penale responsabil dell’imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già avanzate e riten infondate dal giudice del gravame con puntuali argomenti logici e giuridici;
considerato che il terzo e quarto dei motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena base e degli aumenti dispos per continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per un verso non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, co specie, nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt tale valutazione; per altro verso, la motivazione spesa in ordine alle modalità, particolarmen offensive, della condotta, rende ragione della misura della sanzione base e dell’aumento disposto per continuazione, ove, peraltro, entrambe le misure si avvicinavano al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.