Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso evidenzia chiaramente le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando i motivi proposti sono una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha tentato di contestare sia la qualificazione giuridica del fatto, suggerendo che si trattasse di un reato meno grave (art. 336 c.p.), sia la valutazione della pena inflitta, ritenuta sproporzionata. La Corte d’Appello di Torino aveva già confermato la sentenza di primo grado, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: i confini del giudizio di legittimità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola cardine del processo penale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso sono stati giudicati come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando argomenti che erano già stati vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
La Valutazione sulla Responsabilità Penale
La difesa aveva contestato la configurazione del reato di resistenza. Tuttavia, la Cassazione ha osservato come i giudici di merito avessero già analizzato in modo puntuale e giuridicamente corretto tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 c.p., respingendo la tesi difensiva con argomentazioni logiche e prive di vizi evidenti. Riproporre la stessa questione in Cassazione, senza evidenziare un errore di diritto, si traduce in una richiesta inammissibile di riesame del merito.
La Congruità della Pena
Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è stata respinta. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva colmato eventuali lacune argomentative della sentenza di primo grado, fornendo una giustificazione coerente alla dosimetria della pena. Poiché la motivazione era completa e non violava alcuna norma, come l’art. 597 c.p.p., la Cassazione non poteva intervenire per modificare una decisione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché:
1. Contrasta con la legge: I motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti per un ricorso in Cassazione, in quanto miravano a una rivalutazione dei fatti.
2. Replicava censure già respinte: Le argomentazioni erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e rigettate dai giudici di merito con motivazioni corrette, puntuali e coerenti.
3. Mancanza di vizi logici: Le sentenze dei gradi precedenti erano immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’, rendendo l’operato dei giudici incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. È essenziale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e focalizzati sulla violazione della legge o su vizi logici manifesti della motivazione, altrimenti l’esito sarà, come in questo caso, una secca dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a contestare nel merito la valutazione di responsabilità e la determinazione della pena, riproponendo questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti con motivazioni logiche e giuridicamente corrette.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso per decidere?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha stabilito che il ricorso era inammissibile proprio perché tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda. Il ruolo della Corte è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei tribunali inferiori, non di rivalutare le prove o i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto contrasta:
– per un verso il giudizio di responsabilità replicando profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere configurabile la contestata resistenza ex art 337 (in luogo dell’ipotesi di reato ex art 336 in modo inconferente evocata dalla difesa a luce del fatto descritto in sentenza), rintracciandone con puntualità i tratti costitutivi;
– per altro verso la valutazione spesa scrutinando il trattamento sanzioNOMErio irrogato da primo giudice, attraverso la quale, a differenza di quanto emargiNOME dalla difesa, la Corte d merito, senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 597 cpp, ha puntualmente colmato i vuot argomentativi lamentati con l’appello dando coerente giustificazione alla dosimetri sanzioNOMEria privilegiata dal primo giudice e validata in appello;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.