Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Recidiva Blocca la Prescrizione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione e sul ruolo determinante della recidiva nel calcolo della prescrizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, ritenendolo manifestamente infondato, e ha chiarito come la presenza di precedenti condanne possa spostare in avanti la data di estinzione del reato, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per due distinti episodi di resistenza, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva principalmente che i reati contestati si fossero estinti per prescrizione. Il ricorso si basava su un presunto errore nel calcolo dei termini, che, secondo l’imputato, sarebbero già decorsi.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi proposti come “manifestamente infondati”. L’analisi dei giudici si è concentrata sul calcolo della prescrizione, evidenziando la corretta applicazione delle norme sulla recidiva da parte del giudice di merito. La Corte ha distinto la situazione dei due capi d’imputazione:
1. Primo Episodio (2013): Per questo reato, la Corte ha rilevato la presenza di una recidiva aggravata (ex art. 99, comma 4, c.p.). Questa circostanza ha comportato un allungamento dei termini di prescrizione, i quali non erano ancora maturati alla data della decisione e scadranno solo nel maggio 2027.
2. Secondo Episodio (2014): Per questo fatto, era stata contestata una recidiva specifica e infraquinquennale. Sebbene la prescrizione fosse effettivamente maturata (settembre 2024), ciò è avvenuto in una data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello (marzo 2024). Di conseguenza, la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiararla, e la questione non poteva essere sollevata validamente in sede di legittimità attraverso un ricorso palesemente infondato su altri punti.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che il calcolo della prescrizione deve tenere conto di diversi fattori interconnessi. In primo luogo, si parte dalla pena massima prevista per il singolo reato. Su questa base, si applica l’aumento massimo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. Infine, si considerano gli effetti dell’interruzione della prescrizione, come disciplinati dall’art. 161, comma 2, c.p., che variano a seconda del tipo di recidiva contestata. La decisione della Corte d’Appello, pur senza esplicitare ogni passaggio, si fondava su queste coordinate giuridiche, rendendo la sua valutazione immune da censure.
La dichiarata inammissibilità del ricorso ha precluso alla Corte di Cassazione la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, consolidando di fatto la condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la presentazione di un ricorso in Cassazione basato su motivi manifestamente infondati non è priva di conseguenze. In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, non solo la condanna diventa definitiva, ma scatta anche l’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e rigorosa dei motivi di ricorso, specialmente quando sono in gioco istituti complessi come la prescrizione e la recidiva.
Come influisce la recidiva sulla prescrizione di un reato?
La recidiva, specialmente se aggravata o specifica, può aumentare il tempo necessario per la prescrizione del reato. La legge prevede, infatti, che in presenza di determinate forme di recidiva, i termini di interruzione della prescrizione siano più lunghi, posticipando così la data di estinzione del reato.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello?
Se la prescrizione matura dopo la data della sentenza di appello, la Corte di Cassazione non può dichiararla se il ricorso presentato dall’imputato viene giudicato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L’inammissibilità del ricorso cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata, impedendo di rilevare cause di estinzione del reato sopravvenute.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 16/02/1982
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti 4·44-4;044. < legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, atteso che, in raglonr delle ragioni di recidiva diversamente contestate e ritenute per le due condotte di resistenza pos fondamento della condanna, l'estinzione per prescrizione non può ritenersi maturata alla dat odierna ( perché lo sarà il 15 maggio 2027) per il capo a) del proc. n 864/14 RG (commesso i 15 luglio 2013, considerata la recidiva ex art 99 comma 4 cp) mentre è maturata (il 27 settembr 2024) dopo la sentenza gravata ( 5 marzo 2024) quanto al fatto di cui al capo a) del proc. 491/14 RG (commesso il 28 giugno 2024, considerata la recidiva specifica e infraquinquennale ritenuta per tale condotta) così da non assumere rilievo nella specie in assenza di altri mot tutto secondo coordinate in diritto implicitamente sottese alla decisione assunta in parte dalla Corte dbf merito che non meritano censura, dovendosi tener conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale da applicarsi sulla pena massima prevista pe singolo reato (cinque anni) per poi considerare, su tale riferimento edittale, anche gli determinati dall'interruzione ex art 161 comma 2 cp a seconda del tipo di recidiva riscontra rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.