Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CIU CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., fatto commesso il 5.2.2016.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce: 1. Erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. in relazione alla intervenuta revoca operata dal primo giudice della sospensione condizionale della pena 2. Difetto della condizione di procedibilità della querela.
Considerato che il primo motivo non era stato devoluto con l’atto di appello: secondo consolidato orientamento di questa Corte, in virtù del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e gra del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv.25663101); dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte al motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 25557701.; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv.19641401).
Considerato, altresì, che la difesa non ha allegato il certificato penale dell’imputato ai fini dell’autosufficienza del ricorso.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la declaratoria d’inammissibilità preclude ogni questione riguardante l’applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall’art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall’art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. COGNOME nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:”In tema di condizioni d procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME