Inammissibilità ricorso cassazione: quando la prescrizione non salva l’imputato
Nel panorama giuridico italiano, l’istituto della prescrizione rappresenta spesso un punto di svolta nei processi penali. Tuttavia, esiste un limite invalicabile rappresentato dall’inammissibilità ricorso cassazione. Recentemente, la Suprema Corte è tornata a ribadire un principio fondamentale: se l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti minimi di legge, la prescrizione, anche se maturata, non può essere dichiarata. Questo provvedimento mette in luce l’importanza della precisione tecnica nella difesa penale.
Il caso: la condanna per truffa e il ricorso generico
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva posto in essere una condotta caratterizzata da artifizi e raggiri preordinati a ingannare la persona offesa per ottenere un ingiusto profitto.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso per cassazione contestando la violazione di legge. Tuttavia, i motivi addotti sono stati giudicati come manifestamente infondati e aspecifici. La difesa tentava infatti di sollecitare un nuovo esame dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, limitandosi a riproporre censure già ampiamente discusse e respinte nei gradi precedenti.
Inammissibilità ricorso cassazione e barriere processuali
L’elemento cardine della decisione risiede nel rigetto del ricorso per inammissibilità. Quando un ricorso è considerato inammissibile, per la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, è come se non fosse mai stato presentato validamente. Questo significa che non si instaura quel “rapporto di impugnazione” necessario per consentire alla Corte di rilevare cause di non punibilità maturate nel frattempo.
Il paradosso della prescrizione non rilevabile
Sebbene al momento della decisione i termini per la prescrizione del reato fossero già scaduti, la Corte non ha potuto procedere alla dichiarazione di estinzione. L’inammissibilità ricorso cassazione agisce infatti come una barriera che congela la situazione giuridica alla sentenza di appello. Se l’accesso al giudizio di legittimità è viziato all’origine da motivi generici o manifestamente infondati, l’imputato perde il beneficio del tempo trascorso.
le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione sottolineando che i giudici di appello avevano fornito una spiegazione logica e coerente della responsabilità penale, indicando chiaramente gli elementi di fatto che provavano l’inganno. Il ricorso è stato giudicato aspecifico perché non ha affrontato criticamente le ragioni fornite nella sentenza impugnata, ma si è limitato a prospettare una diversa valutazione delle prove, tipica di un terzo grado di merito che non esiste nel nostro ordinamento. Inoltre, è stato ribadito che l’inammissibilità originaria del ricorso preclude la possibilità di applicare l’articolo 129 del codice di procedura penale in presenza di cause estintive del reato.
le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, la sentenza di condanna è diventata definitiva. Oltre al rigetto nel merito, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria con un ricorso privo dei requisiti minimi. Questa decisione conferma che la prescrizione non è un automatismo applicabile in ogni stato e grado, ma richiede che il processo sia validamente pendente attraverso ricorsi tecnicamente ammissibili.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile dopo la prescrizione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare la prescrizione maturata poiché l’inammissibilità impedisce la creazione di un valido rapporto processuale di impugnazione.
Quando un motivo di ricorso per truffa è considerato aspecifico?
Un motivo è aspecifico quando non contesta puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate o richiedendo un nuovo esame dei fatti non consentito in Cassazione.
Quali sono le sanzioni per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è generalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9258 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale affermato l penale responsabilità dell’odierno ricorrente in mancanza di una condotta di artifizi e raggiri, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico e formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede: prospettando rilievi in fatto estranei al sindacato di legittimità, perché volti ad un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi ritenere privi di specificità e meramente apparenti;
che, infatti, i giudici di appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità corrette argomentazioni logiche e giuridiche e indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 01), emerge chiaramente come quello dell’odierno ricorrente sia stato un comportamento di artifizi e raggiri preordiNOME ad ingannare la persona offesa per ottenere un ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato infine che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che: «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01, in motivazione);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.