Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Blocca la Prescrizione del Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: l’inammissibilità ricorso cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato, anche se questa è maturata nelle more del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi solidi e ben argomentati, evidenziando le gravi conseguenze di un’impugnazione debole.
I Fatti del Caso: un Contenzioso per Abuso Edilizio
Il caso trae origine da una condanna per reati edilizi, specificamente per la realizzazione di opere abusive in violazione del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001). L’imputato, proprietario di un immobile, aveva realizzato lavori abusivi adiacenti alla sua abitazione, destinati allo svolgimento di un’attività produttiva. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha sollevato due questioni principali nella speranza di annullare la condanna:
1. L’eccezione di prescrizione: Sosteneva che, tenendo conto dei periodi di sospensione, il reato si sarebbe prescritto prima del deposito delle motivazioni della sentenza d’appello, e comunque durante il procedimento in Cassazione.
2. La carenza di motivazione: Contestava l’attribuzione di responsabilità a suo carico, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua colpevolezza.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti dalla Suprema Corte manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione.
Le Motivazioni della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni della difesa con rigore logico e giuridico.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta a manifesta infondatezza dei motivi, non permette la costituzione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano sopraggiunte dopo la sentenza impugnata. In parole semplici, un ricorso ‘temerario’ non può servire a guadagnare tempo per far estinguere il reato.
In relazione al secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito. La responsabilità dell’imputato, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto dei lavori abusivi, era stata ampiamente provata. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della configurazione del reato edilizio, è irrilevante la finalità della costruzione abusiva (in questo caso, produttiva); ciò che conta è la realizzazione dell’opera senza i necessari titoli autorizzativi.
Le Conclusioni: le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito: presentare un ricorso in Cassazione palesemente infondato non è una strategia priva di rischi. Oltre a non sortire l’effetto sperato, come l’ottenimento di una declaratoria di prescrizione, comporta conseguenze negative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge.
Se un ricorso in Cassazione è palesemente infondato, il giudice può dichiarare la prescrizione del reato maturata nel frattempo?
No, la Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude la possibilità di dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘meramente riproduttivo’?
Si intende un motivo che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove censure specifiche contro la logica della sentenza impugnata. La Corte considera tali motivi manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA GONA NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore dell’imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto il primo di ricorso di COGNOME NOME con il quale eccepisce la prescrizione dei reati di cui all’art. 44 / lett. b , d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto, accertati il 20/02/2017, è manifestamente infondato anche alla luce della prospettazione difensiva secondo cui opererebbe la sospensione del corso della prescrizione per anni tre mesi uno e giorni 23, sicchè la prescrizione sarebbe maturata il 12 aprile 2025, in epoca comunque successiva alla sentenza impugnata, emessa in data 04 febbraio 2025, ma prima del deposito della motivazione (non rileva la circostanza che la prescrizione sia maturata nelle more del deposito della motivazione), tenuto conto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell’08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 44 / lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 65, 95 e 94 e 95 medesimo decreto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, si veda, in particolare, pag. in relazione all’attribuibilità dei reati all’imputato quale proprietario dell’immo oggetto di lavori abusivi, in adiacenza alla abitazione e destiNOME allo svolgimento di attività produttiva, come dallo stesso attestato nel ricorso al TAR, essendo irrilevante la finalità dell’abusiva costruzione, ma solo la realizzazione di opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi, sicchè il motivo risulta anche manifestamente infondato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025
estensore GLYPH
Il Presidente