Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha riformato parzialmente la sentenza del 10 dicembre 2021 del Tribunale di Terni, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di violenza privata aggravata e li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione, riducendo la pena a mesi due di reclusione.
che il primo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti risulta essere inammissibile in quanto avente ad oggetto mere doglianze di fatto, nonché volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità;
che il secondo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti risulta essere manifestamente infondato dal momento che il reato risulta essersi prescritto il 6 maggio 2024, quindi dopo la sentenza di secondo grado del 22 marzo 2024, in quanto, ai fini della prescrizione deve tenersi conto delle seguenti sospensioni intervenute durante il primo grado di giudizio:
dal 22.10.2019 al 18.02.2020 per astensione dei difensori (119 giorni); dal 03.11.2020 al 09.02.2021 per legittimo impedimento del difensore (60 giorni); dal 25.02.2021 al 25.05.2021 per legittimo impedimento del difensore (65
giorni);
non deve tenersi conto del periodo di sospensione dal 15.05.2019 al 22.10.2019 in quanto lo stesso è stato predisposto per l’astensione del Vice Procuratore Onorario.
Pertanto, dal momento che il reato è stato commesso il 5 marzo 2016, il termine di prescrizione dovrà essere così calcolato: 05.03.2016 + 7 anni e 6 mesi + 244 giorni = 06 maggio 2024.
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cu all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 – 01);
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025.