Inammissibilità ricorso Cassazione: quando blocca la prescrizione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando censure generiche che possono portare a conseguenze irrevocabili per l’imputato.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Marsala per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, commesso nel 2015. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo nell’ottobre del 2022. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I motivi del ricorso: genericità e prescrizione
L’imputato ha sollevato due questioni principali davanti alla Suprema Corte:
1.  Mancanza di motivazione: si lamentava che la Corte d’Appello non avesse risposto in modo adeguato a specifiche doglianze presentate nell’atto di appello, ritenute decisive.
2.  Estinzione del reato per prescrizione: si sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse già maturato prima ancora del deposito della sentenza di secondo grado.
Questi motivi, tuttavia, non hanno convinto i giudici di legittimità, che li hanno ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
L’analisi della Corte: le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno osservato che le censure erano mere doglianze di fatto e una riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. La Corte ha richiamato il principio consolidato della “motivazione implicita”, secondo cui il giudice di merito non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che la sua motivazione complessiva sia logicamente incompatibile con le tesi respinte.
Sul secondo punto, relativo alla prescrizione, la Corte ha rilevato che, alla data della sentenza d’appello, il termine non era ancora decorso a causa di periodi di sospensione intervenuti nel processo. Ma l’aspetto cruciale è un altro.
Le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede in un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di questioni che potrebbero essere rilevate d’ufficio, come la prescrizione. La Corte ha stabilito che la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non consentono l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa fosse maturata dopo la sentenza d’appello.
In sostanza, un ricorso presentato in modo non conforme ai requisiti di legge non solo è destinato a fallire, ma cristallizza la situazione giuridica esistente al momento della sentenza impugnata, impedendo all’imputato di beneficiare di cause di estinzione del reato sopravvenute. Questa regola processuale serve a scoraggiare impugnazioni puramente dilatorie o pretestuose.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e specificità. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione non è solo un ostacolo formale, ma una barriera che impedisce al giudice di esaminare il merito e di rilevare cause estintive del reato come la prescrizione. Per l’imputato, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici, semplici doglianze di fatto e una mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione dichiarare un reato estinto per prescrizione se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo la costante giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude alla Corte la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche qualora questa sia maturata dopo la sentenza di appello.
Cosa si intende per ‘motivazione implicita’ citata dalla Corte?
La ‘motivazione implicita’ è un principio secondo cui la sentenza di merito è considerata sufficientemente motivata quando, pur non confutando espressamente ogni singola deduzione difensiva, le ragioni del convincimento del giudice sono spiegate in modo logico e adeguato, risultando incompatibili con le tesi della difesa che, di conseguenza, si considerano implicitamente respinte.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8705  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa all’esito del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Marsala, in data 08/05/2015).
Ritenuto che i motivi sollevati (mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze, sollevate nell’atto di appello e aventi carattere di decisività; declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in data antecedente al deposito della sentenza impugnata) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 3 e 4), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; dovendosi precisare che, in forza del consolidato principio che ammette la c.d. motivazione implicita, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME e altro, Rv. 250900);
Ritenuto, inoltre, che, alla data della sentenza di secondo grado (18/10/22), la prescrizione non era ancora maturata in ragione dei periodi di sospensione;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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