Inammissibilità ricorso cassazione e limiti alle pene sostitutive
L’analisi dell’inammissibilità ricorso cassazione è fondamentale per comprendere i rigidi confini del giudizio di legittimità. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un cittadino condannato per tentato furto, il cui ricorso è stato rigettato per diverse ragioni procedurali e di merito, offrendo importanti chiarimenti sulla natura delle sanzioni alternative e sulla specificità dei motivi di impugnazione.
Il contesto del procedimento penale
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello per il reato di tentato furto. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando diverse violazioni di legge, tra cui il mancato riconoscimento di un’attenuante, l’omessa esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata applicazione delle pene sostitutive brevi. Tuttavia, la struttura del ricorso presentava vizi tali da renderlo non esaminabile nel merito.
Profili di inammissibilità ricorso cassazione
Uno dei motivi principali che determinano l’inammissibilità ricorso cassazione risiede nella genericità o nella natura riproduttiva delle doglianze. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che gran parte dei motivi sollevati dalla difesa erano la mera ripetizione di critiche già sollevate in sede di appello e correttamente respinte dai giudici di secondo grado.
Quando il ricorrente non propone un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni di fatto, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Cassazione non è infatti un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione.
La discrezionalità del giudice sulle sanzioni alternative
Un punto di particolare interesse riguarda il quarto motivo di ricorso, inerente l’art. 545-bis del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che la sentenza di primo grado fosse nulla per non aver indicato la possibilità di accedere a una pena sostitutiva.
La Suprema Corte ha smentito tale tesi, ribadendo che il giudice non ha l’obbligo di proporre in ogni caso all’imputato una sanzione sostitutiva. Tale decisione rientra nel potere discrezionale del magistrato. L’omessa formulazione dell’avviso subito dopo la lettura del dispositivo non inficia la validità della sentenza, in quanto sottintende una valutazione implicita circa l’assenza dei presupposti necessari per accedere a tali misure.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla constatazione che i motivi primo e terzo erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con motivazione congrua dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’attenuante del danno di speciale tenuità era stata effettivamente riconosciuta nella sentenza di appello. Infine, riguardo alle sanzioni sostitutive, è stato ribadito il principio secondo cui la scelta del trattamento sanzionatorio è prerogativa discrezionale del giudice di merito, non censurabile se logicamente motivata, anche implicitamente.
le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto dalla normativa per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, è stata comminata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e specifica dei motivi di ricorso per evitare le severe preclusioni del giudizio di legittimità.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono una semplice replica di quelli d’appello?
In questo caso si verifica l’inammissibilità del ricorso poiché mancano censure specifiche contro la decisione di secondo grado e non si instaura un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice deve sempre avvisare l’imputato della possibilità di pene sostitutive?
No, il giudice non ha l’obbligo di proporre sempre una pena sostitutiva in quanto l’applicazione di tali misure rientra nel suo potere discrezionale e l’omesso avviso implica una valutazione negativa sulla sussistenza dei requisiti.
Quali sono le spese a carico di chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria proporzionata, che nel caso esaminato è stata quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6887 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6887 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 24 novembr 2020 dal Tribunale di Foggia per il reato di tentato furto, così come riqualifi all’esito del giudizio di primo grado, il reato ascritto.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione pe mancato riconoscimento del difetto di querela; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen., per erro disconoscimento dell’attenuante; violazione di legge e vizio di motivazione ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di all’art.131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione rispetto a 533 cod. proc. pen., per non aver la pronuncia di primo grado indicato la possibi di una pena sostitutiva) risultano non consentiti in sede di legittimità p riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttame disattesi dalla Corte territoriale (primo e terzo motivo: si vedano i fogli 1,2, sentenza impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non ope alcuno specifico confronto; nonché prospettanti deduzioni manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha riconosciuto l’invocata attenuan di cui all’art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. (secondo motivo). Quanto al qua motivo, infine, giova ricordare che, in tema di sanzioni sostitutive di detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imput l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del disposit dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nu della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza d presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025