Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Nuove Norme non si Applicano
L’ordinanza in esame affronta una questione cruciale nel diritto processuale penale: gli effetti della inammissibilità del ricorso in cassazione sull’applicazione di una normativa più favorevole sopravvenuta. La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 32025/2024, ha chiarito che un ricorso inammissibile non consente di beneficiare delle modifiche legislative che introducono una nuova condizione di procedibilità, come la querela di parte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava principalmente il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla sua condanna. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 31 del 2024, una novità normativa di grande rilievo. Tale decreto ha modificato il regime di procedibilità per il reato di danneggiamento aggravato (per esposizione del bene alla pubblica fede), trasformandolo da reato procedibile d’ufficio a reato procedibile a querela della persona offesa.
Di fronte a questa modifica, la difesa ha sollevato un nuovo motivo, sostenendo che, in assenza di querela, il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione ha esaminato in via prioritaria il motivo di ricorso originario, quello relativo alle attenuanti generiche. I giudici lo hanno ritenuto manifestamente infondato, sottolineando come la motivazione della corte di merito fosse logica e priva di vizi evidenti. Secondo un principio consolidato, il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Questa valutazione ha portato a una conseguenza determinante: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte ha spiegato che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale. È come se il giudizio di legittimità non fosse mai validamente iniziato. Di conseguenza, il giudice non ha il potere di esaminare questioni sopravvenute, incluse le nuove condizioni di procedibilità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 40150/2018). Quando un ricorso è inammissibile, la sentenza impugnata passa in giudicato “sostanziale”. Questo significa che la decisione diventa definitiva e non può più essere modificata. L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità di qualsiasi causa di estinzione del reato o di improcedibilità che sia sorta dopo la sentenza impugnata.
La Corte ha specificato che la nuova procedibilità a querela, introdotta dal d.lgs. n. 31/2024, non costituisce un’ipotesi di abolitio criminis (l’abolizione del reato stesso), la quale potrebbe avere effetti anche sul giudicato. Si tratta, invece, di una modifica del regime di procedibilità. Pertanto, l’inammissibilità del ricorso agisce come una barriera invalicabile, impedendo l’applicazione della nuova e più favorevole disciplina. Il procedimento non può essere considerato “pendente” ai fini dell’applicazione della nuova norma se l’atto che lo ha introdotto è viziato da inammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: la sorte di un ricorso in Cassazione è segnata dalla sua ammissibilità. Un ricorso viziato da inammissibilità fin dall’origine non può essere “salvato” da una normativa favorevole sopravvenuta. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto delle richieste del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi e fondati, poiché l’inammissibilità preclude ogni ulteriore discussione, cristallizzando la decisione dei giudici di merito.
Se una legge rende un reato procedibile solo a querela, questa modifica si applica a un processo già in Cassazione?
No, se il ricorso presentato in Cassazione è ritenuto inammissibile. Secondo l’ordinanza, l’inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, la rilevabilità di cause di improcedibilità sopravvenute.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione presenta vizi tali (ad esempio, è manifestamente infondato) da non poter essere esaminato nel merito. Questa dichiarazione chiude il processo senza analizzare le questioni di fondo sollevate dal ricorrente, rendendo definitiva la sentenza precedente.
Perché la Corte non ha considerato il motivo relativo alla mancanza di querela?
La Corte ha stabilito che l’inammissibilità originaria del ricorso (per la manifesta infondatezza del motivo sulle attenuanti generiche) preclude l’esame di qualsiasi altra questione. L’inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione giuridica e impedisce di applicare le nuove norme più favorevoli, come quella sulla procedibilità a querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e i motivi nuovi pervenuti in d 20/6/2024, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta il diniego circostanze attenuanti generiche (in termini di prevalenza o equivalenza co recidiva), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente info in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Cor secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli ele favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è su che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, quanto al profilo della mancanza della condizione di procedibili seguito della novella apportata dall’art. 1, lett. b), del decreto l 19/3/2024, n. 31, entrato in vigore dal 4/4/2024 – che ha reso perseguib querela anche il danneggiamento aggravato per essere il bene esposto p necessità alla pubblica fede e che ha stabilito con la disposizione transitori all’art. 9 che il termine di novanta giorni per proporre querela d dall’entrata in vigore del decreto stesso, dunque, dal 4/4/2024 l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione d querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del tale forma di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez. U, n. 40 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155 – 01, con riferimento al 10 ottobre 2022, n. 150);
che, dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravveni della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitío criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Se 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 – 01, sempre con riferimento al d.lgs. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia “pendente” in presenza d un ricorso inammissibile; che nel caso di specie non risultando che sia proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rileva non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, riferimento anche a tale reato;
rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presid nte