Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 05WYAEY) nato a PIETRASANTA DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 031UX0X) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce l’inosservanza dell’art. 81 cod. pen. e la carenza di motivazione, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato che con l’appello si erano svolte censure unicamente in relazione all’applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, sicché, con i “motivi nuovi” non poteva essere dedotta, come nella specie, la differente questione relativa all’applicazione della continuazione con fatti già giudicati con sentenze definitive, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 Bono, Rv. 210259);
considerato che i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che lamentano il vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché di natura valutativa e non scanditi dalla necessaria analisi critica dell argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici prev dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ritenuto, in relazione a COGNOME e a COGNOME, quale elemento ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di “lieve entità movimentazione complessiva di significativi quantitativi di stupefacente, tale da soddisfare, in uno specifico contesto territoriale, un’ampia cerchia di clienti per un periodo di tempo decisamente prolungato (p. 9 e p. 15 della sentenza impugnata), mentre la questione non era stata devoluta da COGNOME con l’appello, sicché non può essere censurata, per la prima volta, nel giudizio di cassazione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il primo motivo del ricorso di COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché articolato in fatto, censurando la valutazione del materiale probatorio operata in maniera convergente dai giudici di merito, e perché generico, non confrontandosi con l’ampia disamina della Corte di merito (p. 14-15), la quale, per ciascun capo t imputazione, ha puntualmente indicato le conversazioni telefoniche postevfondamento della
penale responsabilità, corroborate dai servizi di osservazione operati dalla p.g. e dai riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti;
considerato che i restanti due motivi del ricorso di COGNOME COGNOME, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti ex art. 114 e 62 n. 4 cod. pen. (terzo motivo) e alla mancata applicazione delle attenuanti sulla recidiva con giudizio di prevalenza (quarto motivo), sono parimenti inammissibili, avendo la Corte d’appello, con un apprezzamento fattuale certamente non manifestamente illogico, escluso sia i presupposti integranti le invocate attenuanti per la dirimente ragione che il ricorrente aveva partecipato ad oltre novanta episodi di cessione di sostanza stupefacente, sicché il suo contributo causale non può certamente qualificarsi di minima importanza, né il lucro e il pericolo per la salute derivanti da tali cession meritano l’appellativo di “speciale tenuità”; sia un più favorevole esito del giudizio di bilanciamento, in considerazioni del “peso” della recidiva, considerando che il ricorrente è gravato da ben sette precedenti penali, di cui due specifici;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.