Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9149 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto e ceduto quantitativi di sostanza stupefacente.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge non avendo il giudice a quo riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura non Ł deducibile nel presente giudizio di legittimità. La Sezione Quarta di questa Corte, con sentenza n.2049 del 05/11/2019, ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, demandando alla Corte d’appello un nuovo esame su tale specifico punto. Nel resto, il ricorso Ł stato dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e della relativa qualificazione giuridica del fatto, ormai passata in giudicato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 1641/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME