Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione, con conseguenze onerose per il ricorrente. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per furto aggravato, il cui tentativo di ribaltare la sentenza si è scontrato con la rigorosa valutazione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un individuo, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 625 n. 7 e 61 n. 5 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, chiedendo l’annullamento della decisione principalmente per un supposto difetto di querela.
Oltre a questo punto specifico, il ricorso accennava ad altre questioni, tra cui la contestazione delle circostanze aggravanti, l’errata applicazione dell’articolo sulle attenuanti generiche e un richiamo all’istituto della prescrizione del reato.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non possedessero i requisiti minimi per essere discussi, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione
Le ragioni alla base della decisione della Corte sono molteplici e toccano diversi aspetti procedurali e sostanziali. Analizziamole nel dettaglio.
Il Difetto di Querela: Un Motivo Manifestamente Infondato
Il cavallo di battaglia del ricorrente era la presunta assenza della querela, atto indispensabile per procedere per determinati reati. La Corte ha liquidato rapidamente questa doglianza come ‘manifestamente infondata’. Dagli atti processuali, infatti, emergeva chiaramente che la persona offesa aveva sporto regolare querela in data 13 luglio 2016, chiedendo espressamente la punizione del colpevole. Questo errore di valutazione da parte della difesa ha reso il motivo d’appello palesemente privo di fondamento.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Per quanto riguarda le altre censure (sulle aggravanti, sulla prescrizione e sulle attenuanti), la Corte le ha bollate come ‘del tutto generiche’. Il ricorso, infatti, si limitava a menzionare le norme di legge asseritamente violate senza fornire argomentazioni a sostegno. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice enunciazione di dissenso, ma deve contenere una critica specifica e argomentata del provvedimento impugnato. L’assenza di tale specificità rende i motivi privi di pregio e, di conseguenza, inammissibili.
Il Calcolo Errato della Prescrizione
Anche l’accenno alla prescrizione del reato è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, in presenza delle aggravanti contestate (art. 625 n. 7 e 61 n. 5 c.p.), il termine massimo di prescrizione per il furto aggravato è di dodici anni e sei mesi. Essendo il reato stato commesso il 13 luglio 2016, la prescrizione maturerà solo il 13 gennaio 2029. Il tentativo di invocare l’estinzione del reato era, quindi, prematuro e basato su un calcolo errato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente nel grado di legittimità, richiede rigore, precisione e fondatezza giuridica. L’inammissibilità ricorso cassazione non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta i canoni di specificità e serietà richiesti dalla legge. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di costruire ricorsi solidi, ben argomentati e basati su una corretta interpretazione delle norme e degli atti processuali, per evitare di incorrere in una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo sulla prescrizione del reato è stato respinto?
È stato respinto perché, a causa delle specifiche aggravanti contestate nel caso di furto, il termine massimo di prescrizione è di 12 anni e 6 mesi. Poiché il reato era del 2016, il termine scadrà solo nel 2029, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Un ricorso può essere respinto perché i motivi sono troppo generici?
Sì. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso proprio perché erano ‘del tutto generici’, ovvero privi di argomentazioni specifiche a sostegno delle presunte violazioni di legge, limitandosi a un semplice richiamo normativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 20/9/2022, esamiNOME il ricorso proposto da NOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 n. 7 e 61 n. 5, cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la persona offesa, COGNOME NOME, sporto rituale querela in data 13 luglio 2016, chiedendo la punizione del colpevole;
Considerato che ogni altro motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza delle aggravanti, all’art. 157 cod. pen. ed all’art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno.
Considerato che la doglianza riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennata attraverso il richiamo all’art. 157 cod. pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell’art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6: trattandosi di reato consumato il 13 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 13/1/2029.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Preidnte